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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10900/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bentivoglio: censura per violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione relativo all'incremento di pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra reati del procedimento e reato dichiarato in sentenza passata in giudicato; sostiene che la Corte non ha spiegato perché la pena per il reato passato in giudicato (4 mesi) sia superiore rispetto a quella dei singoli reati della continuazione interna (1 mese e 24 giorni) e lamenta mancata considerazione dei limiti della continuazione. Giangregorio: deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'ipotesi lieve, invocando il non precisato dato quantitativo e il limitato numero di consegne.

La decisione

Il ricorso di Bentivoglio è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, rilevando che non sussistevano vincoli rigidi nella determinazione della pena per la continuazione esterna e che la motivazione è adeguata in rapporto all'entità degli aumenti, richiamando il principio secondo cui l'intensità della motivazione richiesta è correlata all'entità dell'incremento. Il ricorso di Giangregorio è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha confermato la valutazione di merito che aveva escluso l'ipotesi lieve valutando l'inserimento del ricorrente in un contesto organizzato di spaccio, con consegne dirette a un altro pusher operante in altra regione. Conseguenze pecuniarie: Bentivoglio condannato al pagamento delle spese processuali; Giangregorio dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Usato per valutare i limiti e il rapporto di proporzione tra le pene nei casi di continuazione; la Corte ha ritenuto che sia necessario verificare il rispetto dei limiti e della proporzione, ma non richiede una motivazione puntuale per ogni piccolo aumento quando l'incremento è modesto

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 1)

    Norma di riferimento per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; richiamata in relazione alla qualificazione dei capi di imputazione

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 5)

    Prevede l'ipotesi lieve per talune condotte di detenzione/cessione; la Corte ha valutato che l'ipotesi lieve non fosse applicabile dato l'inserimento del ricorrente in un contesto organizzato e la cessione a un altro spacciatore, e ha ritenuto insufficiente l'eccezione generica relativa a non meglio precisati quantitativi e al numero di consegne

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamata per indicare il regime procedurale applicato al procedimento (disposizioni emergenziali di svolgimento processuale), senza incidenza sul merito delle doglianze sostanziali

  • Sentenza della S.C. SU Pizzone (rv282269)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che il livello di dettaglio motivazionale richiesto per singoli aumenti di pena è correlato all'entità dell'aumento; consente al giudice una valutazione di proporzione tra le pene purché emergano elementi che impediscano un surrettizio cumulo materiale

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il rimprovero relativo al cumulo e agli aumenti per continuazione richiede di dimostrare in modo specifico e circostanziato l'asserita violazione del principio di proporzionalità; censure generiche sono inammissibili o destinate al rigetto
  • La determinazione della pena per continuazione esterna è rimessa a un ampio apprezzamento del giudice di merito: non esiste un vincolo aritmetico automatico che impedisca aumenti quando la personalità dell'imputato o altri elementi aggravanti sono adeguatamente motivati
  • Per ottenere il riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 DPR 309/90, l'imputato deve fornire dati quantitativi precisi e dimostrare l'assenza di inserimento in contesti organizzati; mere indicazioni generiche su 'poche consegne' o 'quantitativi non precisati' non sono sufficienti
  • In sede di Cassazione le critiche alla motivazione devono indicare punti specifici di illogicità o omissione: il richiamo a precedenti (es. SU Pizzone) è utile per delineare il parametro di valutazione ma non sostituisce la necessità di contestare puntualmente le ragioni adottate dal giudice di merito
  • Le spese e sanzioni accessorie (come la somma alla cassa delle ammende) possono essere disposte quando il ricorso è ritenuto inammissibile o infondato; ciò costituisce un rischio procedurale da considerare quando si propone ricorso generico

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