Cassazione Civile, Sentenza n. 7482/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
ENEL ha impugnato l'avviso di accertamento catastale dell'Agenzia delle Entrate (6/7/2015) che ha attribuito una rendita maggiore per 3 unità immobiliari a Branzi e gli avvisi IMU emessi dal Comune per gli anni 2010-2014. In cassazione la ricorrente ha dedotto più censure: motivazione apparente della CTR per adesione per relationem alla sentenza di primo grado; vizio di riesame in appello; violazione dell'art. 7 legge 212/2000 per mancata indicazione e allegazione di immobili comparabili e prontuari; violazione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) per genericità delle comparazioni e mancanza di prova documentale; mancata nomina di CTU; e omessa pronuncia sui motivi di appello relativi agli avvisi IMU, in particolare sulla non applicabilità retroattiva della nuova rendita agli anni anteriori al 2015 (art. 1, commi 336-337, legge 311/2004).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi della ricorrente eccetto l'ultimo. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della CTR nella parte relativa all'accertamento catastale (i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la conferma, valutando perizie e documentazione comunale e ritenendo insufficienti le critiche della ricorrente). Ha inoltre escluso l'illegittimità per mancata allegazione di documenti e per l'onere della prova, richiamando principi consolidati sul procedimento DOCFA e sulla natura tecnica della stima. Tuttavia la Cassazione ha accolto che la CTR non ha pronunciato sui specifici motivi d'appello relativi agli avvisi IMU (in particolare sulla questione della retroattività della rendita ai periodi 2010-2014), configurando un errore in procedendo; per questo ha cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e rinviato alla CTR di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché si pronunci in ordine ai motivi omessi. La sentenza è dunque annullata parzialmente e rimandata; le spese per la parte relativa all'accertamento catastale seguono la soccombenza; la regolamentazione delle spese tra la ricorrente e il Comune è demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (norma di cassazione)
Utilizzato per denunciare l'errore in procedendo consistente nell'omessa pronuncia della CTR su taluni motivi di appello (omissione di cui la Cassazione ha ritenuto sussistenza e per cui ha cassato la sentenza limitatamente a quel profilo).
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel quadro delle garanzie procedurali del processo tributario e nell'obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte ha valutato la legittimità della motivazione d'appello alla luce di tale disposizione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione ai criteri di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto ammessa la motivazione per relationem purché il giudice d'appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Esamina il requisito di specificità dei motivi di appello; la Corte ha richiamato l'interpretazione restrittiva dell'inammissibilità e ha ritenuto che la riproposizione delle ragioni, se interpretata nel complesso in modo inequivoco, possa assolvere l'onere di specificità.
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato dalla ricorrente per l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione; la Corte ha precisato che l'obbligo riguarda solo atti non conosciuti o altrimenti non conoscibili dal contribuente e che la mancata allegazione non implica automaticamente difetto di motivazione quando gli atti siano conoscibili.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione abbia assolto il suo onere dimostrando la congruità della stima e che le critiche della contribuente non risultavano sufficientemente provate.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'errore in procedendo per omessa pronuncia: l'omessa decisione su domanda o motivo introdotto deve essere dedotta come violazione dell'art.112 e può giustificare la cassazione per vizio procedurale.
art. 1, commi 336-337, legge n. 311/2004
Norma invocata dalla ricorrente in tema di applicabilità retroattiva della nuova rendita catastale; la Corte ha ritenuto che la questione della retroattività sia distinta dalla quantificazione della rendita e richieda un esame specifico, assente nella sentenza impugnata, quindi da decidere in sede di rinvio.
artt. 23, comma 8-bis d.l. n. 137/2020; art. 16, comma 1, d.l. n. 228/2021; art. 8 d.l. n. 198/2022
Richiamati solo per spiegare che l'udienza pubblica si è celebrata senza la partecipazione delle parti in virtù delle normative emergenziali che permettono udienze in assenza se non richieste le parti.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può motivare per relationem ma deve comunque indicare, anche sinteticamente, le ragioni della conferma: la mera adesione acritica alla sentenza di primo grado è censurabile.
- Nel classamento di immobili tramite procedura DOCFA la motivazione dell'avviso è soddisfatta quando emergono dati oggettivi e la differenza con la rendita proposta deriva da valutazioni tecniche; la mancata riproduzione integrale di una stima tecnica nell'avviso non equivale automaticamente a difetto di motivazione se l'atto è conoscibile nel procedimento partecipativo.
- L'onere di allegazione previsto dall'art. 7 dello Statuto del contribuente riguarda soltanto gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o conoscibili dal contribuente.
- L'omessa pronuncia del giudice su censure o domande ritualmente proposte configura errore in procedendo (violazione art.112 c.p.c.) e può legittimare la cassazione ai sensi dell'art.360, n.4; pertanto è cruciale far rilevare espressamente al giudice di merito la richiesta di decisione su questioni rilevanti e preservare la deduzione in appello e in cassazione.
- Le questioni di retroattività della rendita (es. problemi connessi alla legge 311/2004) vanno dedotte specificamente in appello e richiedono esame autonomo rispetto alla mera quantificazione della rendita; non possono ritenersi implicitamente decise quando non affrontate.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio va formulata e motivata quando sussistono questioni tecniche non risolvibili con gli elementi prodotti: però il rifiuto non è automaticamente vizioso se la controversia è risolvibile con le perizie e documenti già presenti.
- Per difendersi efficacemente in simili contenziosi è consigliabile: 1) documentare e motivare puntualmente differenze tecniche nella stima; 2) indicare chiaramente i confronti e allegare i documenti non altrimenti conoscibili; 3) sollevare espressamente, in appello, tutte le questioni processuali e di diritto sostanziale (es. retroattività) affinché il giudice sia obbligato a pronunciarne; 4) valutare se chiedere CTU quando la materia è tecnicamente complessa.
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