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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8542/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a 359 giorni di arresti domiciliari per reati di usura (capi A, B e C). Feola era stato in primo grado assolto per i capi A e B e condannato per il capo C; in appello veniva assolto anche dal residuo capo. La Corte d'appello di Salerno ha rigettato la domanda ritenendo che Feola abbia avuto una condotta gravemente colposa che ha determinato la falsa apparenza di attività usurarie: acquisto da Rappa di un terreno al prezzo di 50.000 euro (senza prova del pagamento) locato a terzi per 7.000 euro annui; cessione del contratto di locazione senza il consenso della società locatrice e costituzione di un conto corrente cointestato con la moglie del venditore per incassare i canoni; erogazione di prestiti per complessivi 80.000 euro al medesimo Rappa e ottenimento di effetti cambiari non restituiti. Feola ha contestato la valutazione, sostenendo che si trattava di operazioni civilistiche lecite e che le dichiarazioni di Rappa erano inattendibili e smentite documentualmente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel giudizio per riparazione per ingiusta detenzione, il giudice può svolgere una valutazione probatoria autonoma rispetto al processo penale e deve accertare ex ante se la condotta del detenuto abbia concorso a dare causa alla restrizione con dolo o colpa grave. Ha ritenuto corretta la qualificazione come colpa grave dell'operazione complessa compiuta da Feola, logicamente suggestiva di finalità usurarie collegate ai finanziamenti erogati al Rappa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente (quantificazione non riportata nel testo).

Norme richiamate

  • Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019 (Messina)

    Affermato che nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice può attribuire agli stessi fatti una diversa valutazione probatoria rispetto al processo penale, poiché il criterio "al di là di ogni ragionevole dubbio" caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale

  • Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021 (Calzaretta)

    Conferma che l'assoluzione in sede di merito non impedisce una diversa valutazione in sede di riparazione, essendo fisiologica la diversità delle regole probatorie fra fase cautelare/penale e giudizio risarcitorio

  • Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Stabilisce che il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili e, con valutazione ex ante autonoma, decidere se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illecito penale tale da escludere l'indennizzo per dolo o colpa grave

  • Principio giurisprudenziale sulla "dolo o colpa grave" come condizione ostativa

    Il giudice può negare la riparazione se accerta che il danneggiato ha concorso a dare causa alla sua detenzione con dolo o colpa grave; tale accertamento è basato su valutazione ex ante e non richiede la sussistenza di reato nel senso penalistico

Massime di principio

  • Nel giudizio per riparazione per ingiusta detenzione la valutazione probatoria è autonoma rispetto al processo penale: un'imputazione penale non va automaticamente convertita in diritto all'indennizzo quando emergano indizi che la condotta dell'interessato abbia concorso a creare l'apparenza di illecito
  • La sussistenza di atti e schemi contrattuali "anomalì" (prezzi sospettosamente inferiori al valore di mercato, mancanza di prova del pagamento, cessione di rapporti contrattuali senza il consenso previsto, uso di conti cointestati per incassare canoni) può integrare una colpa grave o condotte suggestive di finalità illecite anche se formalmente presentate come operazioni civilistiche
  • La sola inattendibilità dichiarativa di un terzo (es. venditore) non impedisce al giudice di riparazione di trarre conclusioni sfavorevoli se gli elementi documentali e le circostanze di fatto supportano l'ipotesi di condotta ostativa
  • Per ottenere la riparazione, il ricorrente deve dimostrare non solo l'assenza di condanna penale definitiva ma anche che non ha contribuito con dolo o colpa grave a determinare l'adozione della misura cautelare
  • In pratica, nelle controversie simili conviene documentare con cura le operazioni (pagamenti effettivi, autorizzazioni contrattuali, ragionevolezza economica del corrispettivo) e spiegare in modo probatorio la natura lecita delle scelte economiche per contrastare la ricostruzione della gravità colposa

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