Cassazione Penale, Sentenza n. 43039/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio per i reati contestati (artt. 81, 581 e 612 comma 2 c.p. in relazione all'art. 339 comma 1 c.p.), deducendo l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia impugnata ai sensi dell'art. 157 c.p. La difesa ha evidenziato che la consumazione del reato risale al 14/09/2014; il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo in ragione della pena edittale massima, è dunque scaduto considerando anche i giorni di sospensione per rinvii (271 giorni), con scadenza effettiva anteriore al dispositivo letto in udienza il 19/12/2022 (termine indicato in ricorso come maturato il 10/12/2022). La questione ha riguardato l'interpretazione dei termini prescrizionali e dei periodi di sospensione imputabili ai rinvii, nonché la rilevabilità d'ufficio della prescrizione in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato che la prescrizione del reato era già maturata prima della pronuncia impugnata. Richiamando il principio che ai fini della prescrizione è rilevante la lettura del dispositivo e la giurisprudenza di legittimità che consente di dedurre in cassazione l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, nella sua continuazione, è estinto per prescrizione. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre precisato che non sussistono elementi tali da imporre una sentenza assolutoria immediata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., per cui la declaratoria di estinzione ha determinato l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
La Corte ha applicato il calcolo della prescrizione tenendo conto del termine massimo di sette anni e mezzo in relazione alla pena edittale per i reati contestati e delle giornate di sospensione per rinvii: ha ritenuto che, anche considerando le sospensioni contestate, il termine prescrizionale era maturato prima della lettura del dispositivo della sentenza impugnata, comportando l'estinzione del reato.
artt. 581, 612 comma 2 e 339 comma 1 cod. pen. (fatti originari)
Norme che definivano i reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado; utili per determinare la pena edittale e quindi il relativo termine prescrizionale.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte richiamata afferma che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione nei casi in cui dagli atti emerga in modo incontestabile l'inesistenza del fatto o la non imputabilità, ma nel caso di specie tali circostanze non emergono dagli atti, per cui non è stata pronunciata l'assoluzione ma l'annullamento per estinzione del reato.
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.
Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009
Giurisprudenza richiamata in relazione al perimetro dell'art. 129 c.p.p., distinguendo tra constatazione 'ictu oculi' che legittima l'assoluzione immediata e le ipotesi che richiedono accertamento, confermando che l'assoluzione immediata è possibile solo quando la documentazione esclude in modo incontestabile la responsabilità.
Massime di principio
- Per il computo della prescrizione è rilevante la data della lettura del dispositivo della sentenza; tuttavia la prescrizione può essere valutata anche in cassazione se è dimostrabile che è maturata prima della pronuncia impugnata.
- I periodi di sospensione della prescrizione derivanti da rinvii e udienze vanno sommati al termine prescrizionale: occorre documentare correttamente i giorni di sospensione per dimostrare l'avvenuta estinzione del reato.
- Se la prescrizione è già intervenuta prima della sentenza impugnata e non è stata dichiarata dai giudici di merito, la cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- La declaratoria di estinzione del reato non richiede necessariamente una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; l'assoluzione immediata è ammissibile solo quando dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite consente di sollevare in cassazione il vizio relativo all'intervenuta prescrizione anche con un unico motivo, rendendo possibile far valere la estinzione del reato in sede di legittimità.
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