Sentenza n. 2260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato in euro 500 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante non ha contestato l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato, relativo alla costituzione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha impugnato esclusivamente la statuizione sulle spese di lite, deducendo che la liquidazione di euro 500 era inferiore ai parametri tariffari minimi e non adeguata rispetto all’integrale accoglimento della domanda. Ha chiesto la riforma parziale della sentenza e la liquidazione di euro 1.189, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello. Ha premesso che la quantificazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice e che l’obbligo di motivazione specifica sussiste, in particolare, quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza. Tale discrezionalità incontra tuttavia il limite del divieto di liquidazioni meramente simboliche e deve confrontarsi con i parametri tariffari applicabili. Nel caso concreto, la liquidazione di euro 500 è stata ritenuta inferiore ai valori del D.M. n. 147/2022, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, pur essendo adeguatamente motivata in ragione della serialità e della non complessità della controversia. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alle spese, aumentate a euro 800, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La richiesta di euro 1.189 non è stata integralmente accolta. Le spese del grado d’appello sono state compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione in favore della ricorrente era stata imposta dal giudicato da eseguire.
D.M. n. 147/2022
I parametri tariffari approvati dal decreto costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese processuali; la somma liquidata non può porsi al di sotto dei relativi valori, tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
Consente la riduzione dei compensi parametrati, ma non legittima una liquidazione inferiore ai valori risultanti dall’applicazione dei parametri e della riduzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che abbiano anticipato le spese e si siano dichiarati antistatari.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
- Quando la controversia è seriale e priva di profili di complessità, il giudice può motivare una liquidazione ridotta delle spese facendo riferimento a tali caratteristiche e ai numerosi precedenti analoghi.
- Anche in presenza di una causa seriale e non complessa, la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri tariffari applicabili, considerando le eventuali riduzioni previste dalla disciplina vigente; non è legittima una quantificazione inferiore al risultato così determinato.
- L’accoglimento integrale della domanda sostanziale non impone necessariamente la liquidazione delle spese nella misura richiesta dalla parte, poiché la quantificazione resta affidata al giudice entro i limiti dei parametri e della ragionevolezza.
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