Cassazione Civile, Ordinanza n. 17671/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del ricorso, accettata dal resistente, e della conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di lite secondo la concorde istanza delle parti. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2010, con irrogazione di sanzioni, emesso da un comune su alcuni terreni qualificati come edificabili. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'atto, confermando nei limiti della decisione di primo grado: la ritenuta edificabilità delle aree, l'obbligo dichiarativo in capo alla fondazione, l'adeguatezza della motivazione dell'avviso quanto all'individuazione dei terreni e al criterio di stima del valore venale secondo il PRG 2009, nonché la sussistenza dei presupposti per le sanzioni. In cassazione la fondazione aveva proposto cinque motivi ex art. 360 c.p.c.: contestazione della natura non edificabile delle aree; carenza di motivazione dell'avviso; violazione del regime di esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi; erronea esclusione della decadenza dell'azione accertativa; insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione del comune, rappresentando che tra le parti era intervenuta conciliazione giudiziale sull'intero contenzioso ICI per le annualità 2009-2018.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente, relativi a violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 48 d.lgs. 546/92
richiamato come base della conciliazione giudiziale intervenuta nel contenzioso tributario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che l'esito conciliativo del giudizio esclude l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
L. n. 228 del 2012
richiamata per la modifica del regime dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte e risulta una conciliazione sull'intera lite, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta conciliazione, le spese possono essere compensate se vi è concorde istanza delle parti.
- La definizione conciliativa della controversia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
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