Sentenza n. 8/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza della sentenza emessa da questa Sezione n. 662 del 15/01/2025, notificata al Comune di Pomezia in copia attestata conforme all’originale digitale dal difensore a mezzo p.e.c. del 23/01/2025, e protocollata in entrata il 28/01/2025 al n. 9469/2025, recante la condanna del Comune di Pomezia a procedere, entro 90 (novanta) giorni, alla trascrizione nei registri immobiliari e alla voltura catastale del decreto di esproprio n. 1 del 4/4/2000, e a scegliere, entro 180 (centoottanta) giorni, se restituire al ricorrente le aree di cui alle particelle nn. 295 e 297, occupate sine titulo, ovvero se “acquisirle” al proprio patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, corrispondendo le somme ivi previste (salvo un atto di cessione volontaria o transazione, permuta, etc), e la condanna del Comune intimato al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 1.500,00 (Millecinquecento/00); nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione comunale intimata, in caso di perdurante inerzia della stessa anche oltre il termine assegnatole
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 662 del 15 gennaio 2025, relativa alla trascrizione e voltura di un decreto di esproprio e alla scelta tra restituzione e acquisizione delle aree occupate sine titulo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 662 del 15 gennaio 2025, che aveva ordinato al Comune di Pomezia di procedere alla trascrizione nei registri immobiliari e alla voltura catastale del decreto di esproprio n. 1 del 4 aprile 2000 e di scegliere, quanto alle particelle nn. 295 e 297, tra la restituzione delle aree e la loro acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con corresponsione delle somme previste. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo l’impossibilità oggettiva di eseguire la sentenza nei termini, a causa di problematiche relative alla mancata notificazione originaria del decreto di esproprio all’intestatario catastale, deceduto, all’incertezza sull’identità e sulle quote degli eredi, alla necessità di un decreto di rettifica o integrazione e al principio di continuità delle trascrizioni. Quanto alle particelle 297 e 295, il Comune ha dedotto che la prima non sarebbe più intestata al ricorrente e che parte dell’area sarebbe confluita in altra particella, mentre la seconda non sarebbe chiaramente individuabile né riconducibile a un subalterno, con incertezza sulla titolarità e necessità della collaborazione del ricorrente per il frazionamento catastale. Il Comune ha inoltre contestato che il ricorrente avesse dimostrato la propria qualità di proprietario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto rituale e tempestivo il ricorso, notificato e depositato il 15 ottobre 2025, applicando il dimezzamento dei termini previsto per il giudizio di ottemperanza dagli artt. 87, commi 2, lettera d), e 3, c.p.a. Ha inoltre rilevato l’avvenuta notificazione della sentenza ottemperanda al Comune e la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’azione esecutiva relativa a somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione. Nel merito, il Collegio ha escluso che le difficoltà rappresentate dal Comune giustificassero l’inammissibilità dell’ottemperanza. La ricostruzione dettagliata della situazione catastale e dominicale avrebbe dovuto essere prospettata nel giudizio di cognizione, mentre in quella sede il Comune si era limitato a dedurre generiche difficoltà amministrative senza rappresentare le circostanze poi fatte valere in sede esecutiva. Tali circostanze devono comunque essere considerate e risolte nell’attività esecutiva, eventualmente con la collaborazione del ricorrente, senza impedire l’attuazione del comando giudiziale. Il Comune è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza n. 662/2025 entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale persistente o inesatta esecuzione, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega formale a un funzionario qualificato. Il commissario dovrà insediarsi alla scadenza del termine assegnato al Comune e provvedere entro ulteriori 120 giorni. Le spese del giudizio, pari a 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo e consentono la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione.
art. 87, commi 2, lettera d), e 3, c.p.a.
Prevedono il rito camerale e il dimezzamento dei termini di deposito applicabile ai giudizi di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
La notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso di 120 giorni consentono l’avvio dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice di somme.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Costituisce una delle alternative che l’amministrazione deve valutare, in esecuzione della sentenza ottemperanda, rispetto alla restituzione delle aree occupate sine titulo, mediante acquisizione al patrimonio indisponibile e corresponsione delle somme previste.
art. 2650 c.c.
È richiamato dal Comune in relazione al principio di continuità delle trascrizioni, comprese quelle derivanti da successione mortis causa; le difficoltà connesse a tale principio devono essere affrontate nell’attività esecutiva e non impediscono l’ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Costituisce, insieme all’art. 91 c.p.c., il fondamento della regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, le difficoltà amministrative, catastali o dominicali emerse soltanto dopo la formazione del giudicato non determinano di per sé l’inammissibilità dell’azione esecutiva: devono essere affrontate dall’amministrazione nell’attività di esecuzione del comando giudiziale, eventualmente con la collaborazione del creditore.
- L’amministrazione non può addurre in sede di ottemperanza circostanze fattuali e giuridiche decisive, già conoscibili nel giudizio di cognizione, dopo essersi limitata allora a dedurre generiche difficoltà amministrative; tali circostanze non eliminano l’obbligo di eseguire la decisione, ma devono essere ricondotte nell’ambito delle modalità concrete di attuazione.
- Quando una sentenza impone all’amministrazione di scegliere tra la restituzione di un bene occupato sine titulo e la sua acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, l’amministrazione deve assumere la relativa determinazione entro il termine assegnato dal giudice, senza poter paralizzare l’esecuzione mediante contestazioni non tempestivamente rappresentate.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un nuovo termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a insediarsi e provvedere in caso di persistente o inesatta ottemperanza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; la pronuncia richiama inoltre la possibile configurabilità di un danno erariale patrimoniale quando il costo del commissario deriva dall’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione della decisione giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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