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direttiva

Direttiva 2001/93

Direttiva 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Normativa europea32001L0093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/93/CE della Commissione aggiorna l'allegato della direttiva 91/630/CEE sui suini, introducendo standard minimi più rigorosi per il benessere animale negli allevamenti. Le modifiche riguardano soprattutto condizioni ambientali, densità, alimentazione, accesso all'acqua, manipolazioni consentite e divieti/limiti per talune pratiche invasive. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le nuove regole entro il 1° gennaio 2003, con alcuni requisiti applicabili alle aziende nuove o ristrutturate già da tale data e, in altri casi, a tutte le aziende dal 1° gennaio 2005.

Modifica le norme minime UE per la protezione dei suini, aggiornando l'allegato tecnico della direttiva 91/630/CEE con requisiti più dettagliati su stabulazione, benessere, pratiche zootecniche e svezzamento.

Ambito di applicazione

Si applica agli allevamenti di suini negli Stati membri dell'Unione europea, con disposizioni distinte per condizioni generali di allevamento e per categorie specifiche di animali: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso. Le nuove regole si affiancano alle disposizioni pertinenti della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti e non sostituiscono gli obblighi generali già vigenti; sono previste alcune differenziazioni temporali per aziende nuove, ricostruite o convertite ad uso specifico. Sono escluse o limitate le pratiche effettuate per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione, nonché talune condizioni in cui siano ammessi interventi come mozzamento della coda, riduzione degli incisivi o castrazione.

Protezione dei suini negli allevamenti: aggiornamento delle norme minime UE

La direttiva 2001/93/CE della Commissione interviene sulla direttiva 91/630/CEE, sostituendone l'allegato tecnico con requisiti più dettagliati in materia di benessere dei suini. Il contesto emerge dai considerando: la Commissione richiama il parere del comitato scientifico veterinario del 30 settembre 1997, valorizza il quadro generale della direttiva 98/58/CE sugli animali negli allevamenti e intende limitare pratiche considerate dannose per il benessere, come taluni interventi fisici e lo svezzamento troppo precoce.

Finalità e coordinamento con la normativa UE esistente

La direttiva non riscrive l'intera disciplina, ma aggiorna l'allegato della direttiva 91/630/CEE per introdurre requisiti tecnici più puntuali. Il testo chiarisce che, accanto alle nuove regole sui suini, restano applicabili le disposizioni pertinenti della direttiva 98/58/CE, che già disciplina aspetti generali della protezione degli animali negli allevamenti. Ne deriva un sistema a più livelli: regole generali per tutti gli animali d'allevamento e prescrizioni speciali più specifiche per i suini.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Le prescrizioni riguardano gli allevamenti di suini negli Stati membri e sono strutturate per categorie di animali:

  • condizioni generali di stabulazione e gestione;
  • verri;
  • scrofe e scrofette;
  • lattonzoli;
  • suinetti e suini all'ingrasso.

L'allegato contiene anche limitazioni e deroghe collegate a specifiche situazioni, ad esempio per gli allevamenti all'aperto, per gli impianti specializzati di svezzamento e per le aziende nuove, ricostruite o convertite a taluni usi. Le pratiche eseguite per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione restano fuori dal divieto generale sulle operazioni invasive.

Condizioni generali di allevamento

L'allegato introduce requisiti minimi su ambiente, infrastrutture e gestione quotidiana:

  • devono essere evitati rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché rumori costanti o improvvisi;
  • i suini devono essere esposti a un'illuminazione di almeno 40 lux per un minimo di 8 ore al giorno;
  • i locali devono permettere agli animali di coricarsi in modo confortevole, riposare e alzarsi normalmente e vedere altri suini;
  • scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli altri suini nella settimana precedente il parto e durante il parto;
  • deve essere sempre disponibile una quantità sufficiente di materiali per l'esplorazione e la manipolazione, come paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o miscele di tali materiali;
  • i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli, privi di asperità e costruiti e mantenuti in modo da evitare lesioni o sofferenze;
  • i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno e, se alimentati in gruppo senza sistema ad libitum o alimentazione individuale automatica, ciascun animale deve poter accedere al cibo contemporaneamente agli altri;
  • a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve disporre permanentemente di acqua fresca sufficiente.

Pratiche invasive: divieti, eccezioni e condizioni stringenti

Il punto 8 dell'allegato stabilisce un divieto generale per le operazioni non terapeutiche, non diagnostiche e non finalizzate all'identificazione che possano provocare danni o perdita di parti sensibili del corpo o alterazioni della struttura ossea. Tuttavia, sono previste eccezioni limitate:

  • riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, con mantenimento di una superficie liscia intatta;
  • riduzione delle zanne dei verri, se necessaria per evitare lesioni o per ragioni di sicurezza;
  • mozzamento di una parte della coda;
  • castrazione dei maschi con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
  • anello al naso solo per animali tenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

La direttiva chiarisce che né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi possono essere pratiche di routine. Tali interventi sono consentiti solo quando sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di procedere occorre adottare misure preventive contro morsicature delle code e altri comportamenti anormali, valutando condizioni ambientali e densità degli animali; se necessario, devono essere corretti sistemi di gestione o condizioni ambientali inadeguati.

Gli interventi devono essere eseguiti da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/620/CEE, con esperienza e in condizioni igieniche idonee. Se castrazione o mozzamento della coda sono effettuati dopo il settimo giorno di vita, sono richiesti anestesia e somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Requisiti per i verri

Per i verri, la direttiva pretende recinti che consentano all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di almeno 6 m2 di superficie libera. Se il recinto è destinato all'accoppiamento, la superficie minima sale a 10 m2 e il recinto deve essere privo di ostacoli.

Questo requisito presenta un'applicazione progressiva:

  • dal 1° gennaio 2003 si applica alle aziende nuove, ricostruite o adibite per la prima volta a tale uso dopo quella data;
  • dal 1° gennaio 2005 si applica a tutte le aziende.

Requisiti per scrofe e scrofette

Per le scrofe e le scrofette, l'allegato impone misure specifiche di gestione e preparazione al parto:

  • occorre adottare misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
  • le scrofe gravide e le scrofette devono essere, se necessario, trattate contro parassiti interni o esterni;
  • se sono sistemate negli stalli da parto, devono essere pulite;
  • nella settimana precedente il parto deve essere disponibile una lettiera adeguata e in quantità sufficiente, salvo impossibilità tecnica legata al sistema di eliminazione dei liquami;
  • dietro alla scrofa o alla scrofetta deve esserci una zona libera che agevoli il parto naturale o assistito;
  • negli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere presenti strutture di protezione per i lattonzoli, come sbarre apposite.

Requisiti per lattonzoli e svezzamento

Per i lattonzoli, la direttiva interviene sia sulle condizioni di stabulazione sia sull'età minima di separazione dalla madre:

  • una parte del pavimento, sufficientemente ampia, deve essere piena o coperta da un materiale adeguato per consentire il riposo simultaneo;
  • negli stalli da parto deve esserci spazio sufficiente per l'allattamento senza difficoltà;
  • il distacco dalla scrofa non può avvenire prima dei 28 giorni di età, salvo che la permanenza con la madre pregiudichi il benessere o la salute del lattonzolo o della scrofa.

La direttiva consente tuttavia uno svezzamento anticipato di massimo sette giorni rispetto ai 28 giorni, ma solo se i lattonzoli sono trasferiti in impianti specializzati che siano:

  • svuotati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo;
  • accuratamente puliti e disinfettati;
  • separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, così da ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie.

Suinetti e suini all'ingrasso tenuti in gruppo

Per i suinetti e i suini all'ingrasso tenuti in gruppo, l'obiettivo è limitare aggressività e stress da commistione:

  • devono essere adottate misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale;
  • la mescolanza di animali che non si conoscono deve essere ridotta al minimo e, se necessaria, fatta il prima possibile, preferibilmente prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento;
  • gli animali mescolati devono poter allontanarsi e nascondersi dagli altri;
  • se si manifestano lotte violente, le cause devono essere immediatamente indagate e devono essere adottate misure correttive, come la fornitura di paglia o altro materiale per l'esplorazione, e la separazione degli animali aggressivi o a rischio;
  • l'uso di tranquillanti per facilitare la commistione è ammesso solo in condizioni eccezionali e dopo consulto veterinario.

Recepimento, entrata in vigore e vincolatività per gli Stati membri

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° gennaio 2003 e notificare senza indugio alla Commissione il testo delle misure adottate. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dai singoli Stati.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri. Per i professionisti, il dato rilevante è che si tratta di un atto di armonizzazione minima/tecnica che vincola il risultato da raggiungere, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato della direttiva 91/630/CEE

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 91/630/CEE con l'allegato della direttiva 2001/93/CE, introducendo nuovi requisiti tecnici vincolanti per la protezione dei suini.

Obbligo di recepimento e notifica

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° gennaio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarne senza indugio il testo alla Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Condizioni generali di allevamento

L'allegato impone requisiti su rumore, illuminazione, struttura dei ricoveri, materiali di esplorazione, pavimenti, alimentazione e acqua: divieto di rumori continui di intensità pari a 85 dBA e di rumori costanti o improvvisi; illuminazione di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno; locali idonei a consentire riposo, movimento normale e contatto visivo tra suini; accesso permanente a materiali manipolabili; pavimenti non sdrucciolevoli e privi di asperità; alimentazione almeno una volta al giorno e, in caso di alimentazione di gruppo non ad libitum, accesso simultaneo al cibo; acqua fresca sufficiente in permanenza dalla seconda settimana di età.

Limitazioni alle pratiche mutilanti e condizioni per gli interventi

Sono vietate, salvo eccezioni, le operazioni effettuate per fini diversi da quelli terapeutici, diagnostici o di identificazione che possano causare danno o perdita di parte sensibile del corpo o alterazioni ossee. Sono consentite, a condizioni rigorose, la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli entro i primi sette giorni, il mozzamento di parte della coda, la castrazione dei maschi e l'anello al naso solo per allevamenti all'aperto e secondo normativa nazionale. Mozzamento della coda e riduzione degli incisivi non possono essere pratiche di routine e richiedono la prova di lesioni; prima dell'intervento vanno adottate misure preventive contro morsicature e comportamenti anormali; gli interventi devono essere eseguiti da veterinario o persona formata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/620/CEE. Se castrazione o mozzamento della coda avvengono dopo il settimo giorno, sono richiesti anestesia e analgesia prolungata da parte di un veterinario.

Requisiti specifici per i verri

I recinti dei verri devono permettere all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di almeno 6 m2 di superficie libera; se il recinto è usato per l'accoppiamento, la superficie minima sale a 10 m2 e il recinto deve essere libero da ostacoli. Tale requisito si applica alle aziende nuove, ricostruite o convertite dal 1° gennaio 2003 e a tutte le aziende dal 1° gennaio 2005.

Requisiti specifici per scrofe e scrofette

Devono essere adottate misure per ridurre le aggressioni nei gruppi; le scrofe gravide e le scrofette devono essere trattate contro parassiti interni o esterni se necessario e, se negli stalli da parto, devono essere pulite. Nella settimana precedente il parto devono disporre di lettiera adeguata e sufficiente, salvo impossibilità tecnica del sistema di eliminazione liquami; dietro l'animale deve essere prevista una zona libera per il parto naturale o assistito; negli stalli da parto con scrofe libere devono esserci strutture atte a proteggere i lattonzoli.

Requisiti specifici per i lattonzoli

Una parte del pavimento deve essere piena o coperta da materiale idoneo per consentire il riposo simultaneo; negli stalli da parto deve esserci spazio sufficiente per l'allattamento. Nessun lattonzolo può essere staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni, salvo effetti negativi sul benessere o sulla salute della madre o del piccolo. È ammesso uno svezzamento fino a sette giorni prima dei 28 giorni se i lattonzoli sono trasferiti in impianti specializzati, svuotati, puliti e disinfettati prima di ogni nuovo gruppo e separati dagli impianti con scrofe per ridurre il rischio di trasmissione di malattie.

Requisiti per suinetti e suini all'ingrasso in gruppo

Quando tenuti in gruppo, vanno adottate misure per evitare lotte oltre il comportamento normale e va limitata la commistione tra animali non conosciuti, preferibilmente prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Gli animali mescolati devono avere spazi per allontanarsi e nascondersi; in caso di lotte violente occorre indagare immediatamente le cause e adottare misure correttive, come fornire paglia o altro materiale per l'esplorazione, separando gli animali aggressivi o a rischio. I tranquillanti per facilitare la commistione sono ammessi solo eccezionalmente e dopo consulto veterinario.

Come è indicizzato

Materieagricolturabenessere animalesanità animaleprotezione degli animali negli allevamenti

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