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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35626/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta dal dante causa degli odierni controricorrenti e poi coltivata dai suoi eredi, volta al riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992, con conseguente riliquidazione della pensione già in godimento e corresponsione delle differenze sui ratei maturati. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale domanda non fosse soggetta alla decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, perché non diretta ad ottenere il primo riconoscimento del diritto a pensione, ma soltanto una riliquidazione di una prestazione già liquidata. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo che la decadenza si applica anche alle controversie relative alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, poiché incidono sulla misura della pensione e sulla consistenza dell'anzianità contributiva utile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che la decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle domande giudiziarie aventi ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, poiché si tratta di controversie in materia di trattamenti pensionistici che riguardano l'acquisizione del diritto a pensione o la determinazione della sua misura, inclusa la verifica dell'anzianità contributiva utile. La Corte ha precisato che tale decadenza opera anche nei confronti di soggetti già pensionati, trattandosi non di una mera domanda di esatto adempimento di una prestazione previdenziale già riconosciuta, ma di una pretesa a un beneficio autonomo e aggiuntivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    "violazione dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 nr. 639"

    La decadenza dall'azione giudiziaria prevista da questa norma si applica alle controversie in materia di trattamenti pensionistici anche quando abbiano ad oggetto la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto e, quindi, la determinazione della misura della pensione o dell'anzianità contributiva utile.

  • art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257

    "legge nr. 257 del 1992, art. 13, comma 8"

    La maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto incide sulla consistenza dell'anzianità contributiva utile e, in via consequenziale, sul contenuto del diritto alla pensione.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ."

    La censura è stata proposta come vizio di violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ."

    La controversia è stata trattata con il rito camerale non partecipato previsto dalla norma.

  • art. 38 Cost.

    "non incide sulla effettività del diritto riconosciuto dall'art. 38 Cost."

    La Corte richiama il principio per cui la decadenza sul beneficio aggiuntivo non incide sull'effettività del diritto a pensione costituzionalmente garantito.

Massime di principio

  • La decadenza prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici si estende anche alle domande che incidono sulla misura della pensione, non solo a quelle che mirano al primo riconoscimento del diritto.
  • La domanda di maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomamente soggetta a decadenza, perché ha per oggetto un beneficio distinto e autonomo rispetto al diritto alla pensione ordinaria.
  • La decadenza opera anche se l'azione è proposta da un soggetto già pensionato, quando il petitum sostanziale riguarda l'acquisizione di un beneficio previdenziale aggiuntivo e non la correzione di un mero errore di liquidazione della prestazione.
  • Ai fini dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, rilevano tutte le controversie in cui sia in discussione la consistenza dell'anzianità contributiva utile per la pensione, poiché la maggiore contribuzione incide direttamente sulla misura del trattamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenza

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