Cassazione Civile, Ordinanza n. 03612/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato da una società a una dipendente nel maggio 2018. La Corte di appello di Napoli aveva annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La società aveva già proposto ricorso per cassazione, rigettato con sentenza n. 5304/2024. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., la società ha sostenuto che una parte della motivazione della sentenza di cassazione non corrispondesse alla realtà documentale degli atti, in particolare alle lettere di contestazione disciplinare e di licenziamento, deducendo quindi un errore di fatto revocatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché l’asserita discrasia riguardava l’interpretazione e valutazione delle lettere datoriali, tema già discusso tra le parti e scrutinato nei precedenti gradi di giudizio e nel giudizio di legittimità. Sono dunque mancati i requisiti dell’errore percettivo, della sua evidenza e immediata rilevabilità, nonché della decisività. La società è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di revocazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio nei confronti delle sentenze di cassazione consiste in un errore di percezione dei fatti di causa, non esteso all'attività interpretativa o valutativa, e deve essere evidente, immediatamente rilevabile, decisivo e riferito agli atti interni al giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando vi sia una falsa percezione di un fatto processuale o di causa, risultante dagli atti, e non quando si contesti la valutazione o l'interpretazione delle prove.
- Non ricorre l'errore di fatto revocatorio se il fatto dedotto è stato oggetto di specifico dibattito tra le parti o di scrutinio nei precedenti gradi di giudizio e in cassazione.
- Per essere idoneo a fondare revocazione, l'errore deve emergere in modo assolutamente evidente dal solo confronto tra sentenza e atti interni al giudizio di cassazione, oltre a essere decisivo per la decisione impugnata.
- Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è soccombente anche ai fini delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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