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Sentenza

Sentenza n. 630/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Padova che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per quattro anni scolastici e ordinato l'accredito complessivo di 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a costituire una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi complessivamente 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 5 marzo 2025, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso e il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla cancelleria. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito prova dell'effettivo accredito, limitandosi, secondo quanto rilevato dal giudice, alla predisposizione della procedura informatica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva dimostrato l'effettivo pagamento della somma dovuta: la sola predisposizione della procedura informatica per l'accredito non integra esatto adempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare 2.000 euro sul portafoglio Carta docente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel direttore della competente direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza del ricorrente entro l'ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato e della somma da accreditare sulla Carta docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Le disposizioni individuano le modalità di costituzione e utilizzazione della Carta elettronica riconosciuta al docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva costituisce presupposto per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando siano provati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la predisposizione di una procedura amministrativa o informatica finalizzata all'esecuzione non equivale all'adempimento del giudicato se l'amministrazione non dimostra che la prestazione dovuta sia stata effettivamente eseguita.
  • Quando il giudicato impone l'accredito di una somma su uno specifico portafoglio o strumento elettronico, l'esecuzione richiede l'effettivo accredito della somma, non il mero avvio delle attività preparatorie.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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