Ordinanza n. 3367/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento previa adozione di idonea misura cautelare, del silenzio-inadempimento serbato dall’Ambasciata italiana in Pakistan sulla richiesta di fissazione appuntamento per la domanda di visto d’ingresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la domanda di visto d'ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata italiana in Pakistan, previa adozione di una misura cautelare, rispetto alla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare una domanda di visto d'ingresso. La richiesta era stata presentata già nel 2024 e il ricorrente aveva ottenuto il presupposto nulla osta. In sede cautelare ha dedotto il protrarsi ingiustificato della sospensione prevista dal d.l. 145/2024, sostenendo la necessità che l'amministrazione definisse la situazione entro un termine ragionevole e adottasse un provvedimento espresso. Il ricorso è stato esaminato quanto al fumus boni iuris e al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché la richiesta di appuntamento era stata presentata nel 2024, il nulla osta costituiva il presupposto della domanda di visto e il tempo trascorso dall'introduzione del d.l. 145/2024 non consentiva che la sospensione si protraesse ulteriormente senza una definizione da parte dell'amministrazione entro un termine ragionevole. Il giudice ha inoltre ritenuto che l'eventuale assenza dei presupposti per il rilascio del visto non impedisse l'apertura del procedimento, dovendo tale assenza essere esplicitata con un provvedimento espresso in mancanza di una previsione legale di silenzio-diniego. Quanto al periculum in mora, ha considerato meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenziale per il ricorrente, operando il bilanciamento sommario degli interessi proprio della fase cautelare. Ha quindi ordinato all'Ambasciata d'Italia in Islamabad di convocare il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo e la prosecuzione del giudizio è stata fissata al 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto integrati il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha adottato una misura cautelare ordinatoria.
d.l. 145/2024
Il testo richiama la sospensione ivi prevista e il tempo trascorso dalla sua introduzione.
La sospensione non può protrarsi indefinitamente; decorso un periodo ragionevole, l'amministrazione deve definire la posizione del richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il testo richiama i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2.
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Il testo richiama gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sospensione dell'attività amministrativa prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: decorso un termine ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la posizione dell'interessato.
- L'eventuale mancanza dei presupposti sostanziali per il rilascio di un visto non esonera l'amministrazione dall'avviare e definire il procedimento, salvo che la legge preveda espressamente un meccanismo di silenzio-diniego.
- In assenza di una previsione legale di silenzio-diniego, l'amministrazione deve manifestare con un provvedimento espresso le ragioni ostative alla definizione favorevole della richiesta.
- In sede cautelare, il giudice può ordinare all'amministrazione diplomatica di convocare il richiedente entro un termine determinato quando risultino il fumus del silenzio-inadempimento e un pregiudizio potenziale meritevole di tutela.
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