Sentenza del 03/03/2020 n. 5795 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'accertamento fondato sull'applicazione degli studi di settore per l'anno 2003 in relazione a uno scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli standard. I ricorrenti hanno dedotto che lo scostamento era giustificato dalla grave patologia cardiaca che aveva colpito il de cuius (B.N.), con intervento chirurgico e riconoscimento di invalidità civile totale dal 18/04/2003, che aveva determinato il totale impedimento al lavoro del titolare dell'officina artigiana e una duratura compromissione della redditività dell'impresa. Contestano la mancata, o insufficiente, valutazione da parte dell'Ufficio e dei giudici di merito delle circostanze concrete e documentate che avrebbero potuto superare la presunzione di "grave incongruenza" derivante dall'applicazione degli studi di settore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e ha rinviato la controversia alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi di diritto indicati. La Corte ha rilevato che l'Ufficio e la CTR non hanno adeguatamente motivato il rigetto delle circostanze documentate (grave patologia e invalidità del titolare) tali da giustificare, in tutto o in parte, lo scostamento rilevato dagli studi di settore. Ha quindi disposto il riesame anche per la definizione delle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis / art. 62 sexies
Gli studi di settore producono presunzioni semplici (grave incongruenza) che possono essere superate se il contribuente dimostra circostanze concrete. L'art. 62 sexies rileva ai fini della qualificazione della "grave incongruenza" e non è stato implicitamente abrogato dalle successive modifiche legislative.
L. n. 146 del 1998, art. 10
Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'accertamento basato sugli studi di settore; non esclude l'applicazione del principio di valutazione delle presunzioni di cui all'art. 62 sexies.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Norma richiamata in tema di obblighi e poteri dell'Ufficio in materia di accertamento dei redditi; impone che l'accertamento sia adeguatamente motivato e fondato su elementi valutabili.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Norma citata in connessione con la normativa fiscale generale applicabile agli accertamenti; richiede correttezza procedurale nell'attività di accertamento.
Art. 2729 c.c.
Richiamato dalla giurisprudenza come principio relativo al trattamento delle presunzioni: il giudice deve verificare che le presunzioni usate siano effettivamente gravi, precise e concordanti nella fattispecie concreta e non limitarsi a un'applicazione astratta.
Massime di principio
- L'applicazione degli studi di settore produce presunzioni semplici che possono essere superate da circostanze concrete e documentate del contribuente (es. grave malattia, impedimento al lavoro).
- L'Ufficio è tenuto a valutare e motivare specificamente, nell'atto impositivo, le ragioni per cui non ritiene attendibili le circostanze dedotte dal contribuente; la mera indicazione dello scostamento non è sufficiente.
- Il contraddittorio preventivo con il contribuente è obbligatorio: in assenza di un adeguato contraddittorio o di una motivazione che risponda alle contestazioni, l'accertamento è viziato.
- Il giudice di merito deve verificare concretamente la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni su cui si basa l'accertamento (art. 2729 c.c. come metro di verifica), e non limitarsi a richiamare gli studi di settore in termini astratti.
- In presenza di un'attività artigianale gestita personalmente dal titolare, eventi che rendono il titolare incapace di svolgere l'attività (es. invalidità permanente) possono avere un impatto decisivo sulla redditività e quindi giustificare scostamenti significativi rispetto agli standard.
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