Sentenza n. 1508/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 570/2025 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 8.5.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 570/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 570/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata l'8 maggio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 6 febbraio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorso deduce la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni giudiziali. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto e incluse le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro per spese, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato; spese distratte a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza di parte, in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la persistente inadempienza dell'amministrazione a un giudicato, il giudice ordina l'esecuzione delle statuizioni entro un termine determinato e può predeterminare la nomina di un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione inadempiente su istanza della parte vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →