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Sentenza

Sentenza n. 1508/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 570/2025 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 8.5.2025.

Giustizia amministrativa202600294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 570/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 570/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata l'8 maggio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 6 febbraio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorso deduce la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni giudiziali. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto e incluse le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro per spese, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato; spese distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.

    In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza di parte, in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la persistente inadempienza dell'amministrazione a un giudicato, il giudice ordina l'esecuzione delle statuizioni entro un termine determinato e può predeterminare la nomina di un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione inadempiente su istanza della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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