Sentenza del 13/05/2016 n. 9824 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento relativo a maggiori redditi d'impresa, IVA e IRAP per l'anno 2000. Il motivo accolto riguardava la nullità dell'intero processo per originario difetto di contraddittorio: il giudizio era stato instaurato soltanto dalla società, senza la partecipazione del socio accomandante C.E., ritenuto litisconsorte necessario. Trattandosi di una società di persone, l'accertamento del reddito sociale e la sua imputazione ai soci per trasparenza coinvolgono una posizione inscindibile comune alla società e a tutti i soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato nulli i giudizi di primo e secondo grado per violazione del contraddittorio, non essendo stata dimostrata l'esistenza di autonomi giudizi del socio accomandante suscettibili di riunione, né la valida definizione della sua posizione fiscale. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Matera, quale primo giudice, per l'integrazione del contraddittorio e la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi deciso nel merito la legittimità dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Il litisconsorzio necessario nel processo tributario ricorre quando la controversia riguarda una posizione inscindibilmente comune a più soggetti.
Nelle controversie relative al reddito delle società di persone imputato ai soci per trasparenza, società e soci devono partecipare allo stesso processo quando si contestano gli elementi comuni dell'accertamento.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, T.U.I.R.
Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.
Il reddito prodotto dalla società di persone viene attribuito fiscalmente ai soci, creando una connessione necessaria tra l'accertamento societario e le posizioni fiscali individuali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
L'unitarietà dell'accertamento relativo alla società di persone e ai soci costituisce il presupposto del litisconsorzio necessario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
La riunione dei ricorsi separati può evitare la nullità soltanto quando sussistano giudizi autonomi contestualmente pendenti, oggettivamente identici e con decisioni sostanzialmente coincidenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39
La disciplina del processo tributario impone il rispetto delle condizioni processuali relative alla corretta partecipazione di tutte le parti necessarie.
Art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost.
La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario viola il principio del contraddittorio e determina la nullità del processo.
Art. 383 c.p.c., comma 3
Quando la nullità riguarda il contraddittorio nei gradi di merito, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa al primo giudice affinché il processo sia correttamente instaurato.
Art. 372 c.p.c.
In sede di cassazione possono essere prodotti documenti necessari a dimostrare fatti processuali rilevanti, come la notifica dell'accertamento al socio o la definizione della sua posizione fiscale.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 370 c.p.c., comma 2
La parte che richiama documenti deve indicarli specificamente e consentirne l'individuazione e il controllo.
L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9 e 9-bis
L'eventuale condono o definizione agevolata della posizione fiscale del socio deve essere provata documentalmente e, da sola, non può essere semplicemente allegata per escludere il litisconsorzio.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti una società di persone, se si contestano gli elementi comuni dell'accertamento sul reddito societario, devono partecipare al processo la società e tutti i soci interessati, anche se l'avviso non è stato notificato a ciascuno di essi.
- Il giudice tributario deve rilevare anche d'ufficio il difetto di contraddittorio e ordinare l'integrazione nei confronti dei litisconsorti necessari; se ciò non avviene, il processo può essere dichiarato nullo anche in cassazione.
- La mancata notifica dell'avviso a un socio non elimina la necessità della sua partecipazione al giudizio quando la decisione incide sulla fattispecie reddituale comune.
- La riunione di giudizi separati può sanare il difetto di contraddittorio solo se i giudizi sono realmente pendenti, identici per oggetto e trattati in modo compatibile; la loro esistenza deve essere provata.
- Un'eventuale definizione agevolata o condono del socio deve essere documentato in modo puntuale e non può essere utilizzato, senza prova, per evitare l'integrazione del contraddittorio.
- La Cassazione, in presenza di un vizio processuale così radicale, non decide necessariamente sulla fondatezza dell'accertamento, ma annulla le decisioni di merito e rimette la causa al primo giudice per celebrare correttamente il processo.
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