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Sentenza

Sentenza n. 32/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza - alla sentenza n. 7/23 emessa dal Tribunale di Lagonegro, pubblicata il 9 gennaio 2023.

Giustizia amministrativa202500346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 7/2023, recante anche la condanna del Consorzio al pagamento di € 9365,88

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Lagonegro, notificata con formula esecutiva al Consorzio il 13 gennaio 2023. L’Amministrazione non ha adempiuto all’obbligo di pagamento, rendendo necessario il ricorso per l’esecuzione del giudicato, con richiesta di penalità di mora e di nomina di un commissario ad acta. Il Consorzio, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha verificato il rispetto del termine per proporre l’azione di ottemperanza, del termine processuale camerale e del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni. È stata inoltre prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l’inerzia del Consorzio e la violazione dell’obbligo di conformarsi alla sentenza del giudice ordinario. In assenza di prova dell’integrale adempimento, gravante sull’ente debitore, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Consorzio di eseguire la sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, autorizzato a compiere gli atti necessari, comprese eventuali variazioni di bilancio e l’emissione del mandato di pagamento. È stata disposta una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza sino all’effettivo soddisfacimento. Le spese della funzione commissariale, quantificate in € 300,00 oltre oneri e spese, sono state poste a carico del Consorzio. Il Consorzio è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1000,00 oltre accessori. L’accoglimento è qualificato come parziale poiché il dispositivo accoglie il ricorso nei limiti delle statuizioni esecutive adottate, senza riconoscere ulteriori profili oltre a quelli indicati.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione, una penalità di mora; nel caso concreto è stata ritenuta non iniqua una penalità pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 87 c.p.a.

    comma 2, lett. d) e comma 3

    Disciplina il rito camerale applicabile alla controversia; il TAR ne ha verificato il rispetto quanto ai termini processuali.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il decorso del termine di centoventi giorni prima dell’azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è stato ritenuto inutilmente decorso.

  • art. 22, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della possibilità per l’avvocato di stare in giudizio personalmente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione debitrice di conformarsi al decisum e fissare un termine per l’adempimento.
  • Quando l’amministrazione intimata non dimostra l’integrale adempimento dell’obbligo derivante dal titolo giudiziale e persiste l’inerzia, il ricorso per ottemperanza è fondato; l’eventuale importo già corrisposto deve essere detratto dal dovuto.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli gli atti necessari all’esecuzione, comprese le modifiche di bilancio e l’emissione del mandato di pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, quando tale misura non risulti iniqua.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese di lite possono comprendere in modo omnicomprensivo le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

Testo integrale

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