Cassazione Civile, Ordinanza n. 18893/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 1976, presentata nel 1977, nella quale un istituto di credito espose un credito d'imposta e chiese il rimborso delle eccedenze IRPEF/IRPEG. Dopo solleciti e una compensazione parziale, il rimborso non venne riconosciuto; nel 2010 fu impugnato il silenzio-rifiuto, con esito negativo in primo grado. In appello la decisione favorevole al contribuente fu poi cassata con rinvio. Nel giudizio di riassunzione il giudice di merito ritenne maturata la prescrizione del diritto al rimborso e non vincolante la previsione speciale dell'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, affermando che l'Agenzia potesse eccepire la prescrizione. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione di legge per avere attribuito natura meramente facoltativa, e non vincolante, all'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003; 2) violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000, per contrasto con i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 impone all'amministrazione di non eccepire la prescrizione dei rimborsi per eccedenze IRPEF e IRPEG relativi a dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, con efficacia limitata a dieci anni decorrenti dal 1° gennaio 2004. La censura sulla buona fede è rimasta assorbita.
Norme richiamate
art. 2, comma 58, L. 350/2003
obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997
La disposizione è interpretata come norma speciale che impone all'amministrazione finanziaria di non eccepire la prescrizione del credito al rimborso, ma tale obbligo opera per un periodo decennale decorrente dal 1° gennaio 2004.
art. 10, comma 1, L. 212/2000
i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede
La ricorrente la invoca come parametro di legittimità della decisione di merito; la Corte non si pronuncia nel merito sul motivo perché assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
Massime di principio
- In tema di rimborsi fiscali per eccedenze IRPEF e IRPEG relativi a dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, l'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 impone all'amministrazione finanziaria di non far valere la prescrizione del credito del contribuente.
- Il divieto per l'amministrazione di eccepire la prescrizione non è illimitato nel tempo, ma è soggetto a un termine decennale che decorre dal 1° gennaio 2004.
- Quando una sentenza di merito si discosta da un principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite su una medesima questione, la Corte di cassazione può cassarla con rinvio per l'applicazione del principio consolidato.
- Se l'accoglimento di un motivo di ricorso è sufficiente a definire la controversia, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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