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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40447/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., relativa a due reati contro il patrimonio (una rapina consumata e una tentata) giudicati separatamente; il ricorrente deduceva l'unicità del disegno criminoso per l'omogeneità delle condotte, la sostanziale contiguità temporale (due giorni), l'identità del luogo e lo stato di tossicodipendenza, sostenendo che gli impulsi criminosi fossero finalizzati a procurare denaro per l'acquisto di stupefacenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato gli elementi fattuali: pur riconoscendo omogeneità e contiguità temporale, il Tribunale ha ritenuto che i reati fossero espressione di una "scelta di vita" e di un programma criminoso generico, caratterizzati da deliberazioni estemporanee "giorno per giorno", e non da una programmazione unitaria iniziale sufficiente a configurare la continuazione. La Corte ha precisato che l'omogeneità, la contiguità spazio-temporale e lo stato di tossicodipendenza sono indizi rilevanti ma non dispositivi: la continuazione richiede la prova o la convincente ricostruzione di una deliberazione originaria che prevedesse, almeno nelle linee essenziali, i reati successivi. Quanto allo stato di tossicodipendenza, il giudice non ha errato nel non attribuirgli rilievo perché tale stato era genericamente dedotto e non supportato da elementi probatori. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali; il provvedimento prevede l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina le questioni relative all'esecuzione e, in particolare, le richieste di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Definisce il requisito dell'unicità del disegno criminoso per l'applicazione della continuazione; la Corte specifica che non equivale a una generica scelta di vita o a una tendenza a delinquere.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Permette l'acquisizione di sentenze e di altri elementi probatori per accertare circostanze come lo stato di tossicodipendenza; la giurisprudenza richiede però elementi concreti e non deduzioni generiche.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Norma sulla tutela dei dati personali che impone l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074-01)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa se i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto.

  • Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (P., Rv. 259094)

    Principio secondo cui omogeneità delle violazioni e contiguità spazio-temporale sono indizi utili ma non, di per sé, sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.

  • Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 (Abbassi, Rv. 252950)

    Affermato che il "programma criminoso" non va confuso con una concezione di vita improntata al crimine: la reiterazione per scelta di vita attiene ad istituti diversi (recidiva, abitualità) e non giustifica automaticamente la continuazione.

  • Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 (Bottari, Rv. 267596-01)

    Richiama la necessità che i reati successivi risultino previsti almeno nelle loro connotazioni fondamentali fin dall'origine della deliberazione per riconoscere la continuazione.

  • Sez. 1, Sentenza n. 881 del 29/09/2015 (Filippone, Rv. 265716-01)

    Indica che lo stato di tossicodipendenza, se dedotto solo genericamente e non provato con elementi concreti o tramite acquisizione di sentenze, non può essere valorizzato ai fini decisionali.

Massime di principio

  • La continuazione richiede una deliberazione unitaria iniziale che preveda i reati successivi almeno nelle linee essenziali; non basta la mera reiterazione nel tempo.
  • L'omogeneità delle condotte, la contiguità spazio-temporale e l'identità del bene offeso sono indizi utili ma nessuno di essi, da solo, è decisivo per riconoscere la continuazione.
  • La commissione ripetuta di reati come espressione di una "scelta di vita" o di un programma criminoso generico indica piuttosto abitualità o tendenza a delinquere e non giustifica automaticamente il riconoscimento della continuazione.
  • Lo stato di tossicodipendenza può influire sulla valutazione solo se provato con elementi specifici (es. sentenze acquisite, certificazioni); una deduzione generica non è sufficiente.
  • In sede di esecuzione la verifica della continuazione richiede una valutazione rigorosa e motivata, analogamente a quanto avviene nel processo di cognizione; chi invoca la continuazione deve fornire elementi concreti che dimostrino la pianificazione iniziale.

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