Cassazione Penale, Sentenza n. 40447/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., relativa a due reati contro il patrimonio (una rapina consumata e una tentata) giudicati separatamente; il ricorrente deduceva l'unicità del disegno criminoso per l'omogeneità delle condotte, la sostanziale contiguità temporale (due giorni), l'identità del luogo e lo stato di tossicodipendenza, sostenendo che gli impulsi criminosi fossero finalizzati a procurare denaro per l'acquisto di stupefacenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato gli elementi fattuali: pur riconoscendo omogeneità e contiguità temporale, il Tribunale ha ritenuto che i reati fossero espressione di una "scelta di vita" e di un programma criminoso generico, caratterizzati da deliberazioni estemporanee "giorno per giorno", e non da una programmazione unitaria iniziale sufficiente a configurare la continuazione. La Corte ha precisato che l'omogeneità, la contiguità spazio-temporale e lo stato di tossicodipendenza sono indizi rilevanti ma non dispositivi: la continuazione richiede la prova o la convincente ricostruzione di una deliberazione originaria che prevedesse, almeno nelle linee essenziali, i reati successivi. Quanto allo stato di tossicodipendenza, il giudice non ha errato nel non attribuirgli rilievo perché tale stato era genericamente dedotto e non supportato da elementi probatori. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali; il provvedimento prevede l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina le questioni relative all'esecuzione e, in particolare, le richieste di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Definisce il requisito dell'unicità del disegno criminoso per l'applicazione della continuazione; la Corte specifica che non equivale a una generica scelta di vita o a una tendenza a delinquere.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Permette l'acquisizione di sentenze e di altri elementi probatori per accertare circostanze come lo stato di tossicodipendenza; la giurisprudenza richiede però elementi concreti e non deduzioni generiche.
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma sulla tutela dei dati personali che impone l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074-01)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa se i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto.
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (P., Rv. 259094)
Principio secondo cui omogeneità delle violazioni e contiguità spazio-temporale sono indizi utili ma non, di per sé, sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 (Abbassi, Rv. 252950)
Affermato che il "programma criminoso" non va confuso con una concezione di vita improntata al crimine: la reiterazione per scelta di vita attiene ad istituti diversi (recidiva, abitualità) e non giustifica automaticamente la continuazione.
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 (Bottari, Rv. 267596-01)
Richiama la necessità che i reati successivi risultino previsti almeno nelle loro connotazioni fondamentali fin dall'origine della deliberazione per riconoscere la continuazione.
Sez. 1, Sentenza n. 881 del 29/09/2015 (Filippone, Rv. 265716-01)
Indica che lo stato di tossicodipendenza, se dedotto solo genericamente e non provato con elementi concreti o tramite acquisizione di sentenze, non può essere valorizzato ai fini decisionali.
Massime di principio
- La continuazione richiede una deliberazione unitaria iniziale che preveda i reati successivi almeno nelle linee essenziali; non basta la mera reiterazione nel tempo.
- L'omogeneità delle condotte, la contiguità spazio-temporale e l'identità del bene offeso sono indizi utili ma nessuno di essi, da solo, è decisivo per riconoscere la continuazione.
- La commissione ripetuta di reati come espressione di una "scelta di vita" o di un programma criminoso generico indica piuttosto abitualità o tendenza a delinquere e non giustifica automaticamente il riconoscimento della continuazione.
- Lo stato di tossicodipendenza può influire sulla valutazione solo se provato con elementi specifici (es. sentenze acquisite, certificazioni); una deduzione generica non è sufficiente.
- In sede di esecuzione la verifica della continuazione richiede una valutazione rigorosa e motivata, analogamente a quanto avviene nel processo di cognizione; chi invoca la continuazione deve fornire elementi concreti che dimostrino la pianificazione iniziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40245/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40247/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40248/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40249/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40250/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40251/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →