Ordinanza n. 148/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano, prot. Comune di Milano/c_f205/0352250 del 1° luglio 2025, nella parte in cui il Comune ha disposto, ai sensi dell’art. 20, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, l’interruzione dei termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, oggetto di istanza presentata in data 25.06.2025 e assunta in atti P.G. 340780 e JPE 16647, rilevando che “manca il certificato di avvenuto raggiungimento degli obiettivi di bonifica” (doc. 1); - nonché, di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi al provvedimento qui gravato, ancorché non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di interruzione dei termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, motivato dalla mancanza del certificato di avvenuto raggiungimento degli obiettivi di bonifica
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano ha disposto l'interruzione dei termini del procedimento relativo a un'istanza di permesso di costruire, rilevando l'assenza del certificato di avvenuto raggiungimento degli obiettivi di bonifica. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, né contiene una valutazione specifica dei profili di fumus boni iuris o periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, allo stato, l'unica misura concedibile e idonea a tutelare adeguatamente le esigenze della ricorrente fosse la sollecita definizione del giudizio nel merito. Non ha quindi sospeso espressamente l'efficacia del provvedimento impugnato né deciso la controversia sul merito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la discussione del ricorso all'udienza pubblica del 16 luglio 2026, riservando al merito anche la decisione sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001
manca il certificato di avvenuto raggiungimento degli obiettivi di bonifica
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento comunale di interruzione dei termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire; l'ordinanza cautelare non ne interpreta il contenuto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, nell'ambito della fase cautelare, di fissare con priorità la discussione del ricorso nel merito quando tale definizione sollecita costituisce la misura idonea a tutelare adeguatamente la parte.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, la sollecita definizione del giudizio di merito è ritenuta l'unica misura idonea e concedibile per tutelare adeguatamente la parte, il giudice può fissare prioritariamente l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione dell'atto impugnato.
- La decisione sulle spese della fase cautelare può essere riservata alla definizione del giudizio di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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