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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40438/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cena impugnava il decreto del 16/02/2023 della Corte di Appello di Torino che, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva revocato l'obbligo di soggiorno ma aveva ritenuto inammissibile la sua istanza di revoca della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) basata sulla sopravvenuta sentenza di assoluzione per il reato ex art. 624-bis c.p.. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 11 e 28 d.lgs. n. 159/2011 sostenendo che: i) la Corte di Appello era competente a decidere sulla revoca; ii) l'annullamento con rinvio autorizzava il giudice del rinvio a riesaminare i fatti con i medesimi poteri del giudice originario; iii) la sopravvenuta assoluzione incideva sul giudizio di pericolosità; denunciava inoltre un errore di fatto nella sentenza rescindente (affermata erroneamente una condanna definitiva per un furto) e chiedeva, in alternativa, lo stralcio o la separazione dell'istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte territoriale di escludere dal perimetro del giudizio di rinvio l'istanza di revoca della misura quando tale istanza non rientra nell'ambito specifico indicato dalla sentenza rescindente e non presenti un nesso di interdipendenza logico-giuridica con la questione rimessa. Il Collegio ha richiamato il principio del "giudicato di prevenzione" a connotazione relativamente debole (art. 11 d.lgs. n. 159/2011) ma ha confermato che il giudice del rinvio è vincolato al punto oggetto dell'annullamento e può decidere solo sulle questioni strettamente connesse. Ha inoltre osservato che il ricorrente non ha censurato criticamente l'ulteriore motivazione del decreto impugnato secondo cui la sopravvenuta assoluzione non era decisiva perché il giudizio di pericolosità si fondava anche su altri elementi. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di annullamento con rinvio limitato a un punto, nel giudizio di rinvio sono precluse le questioni diverse e non logicamente interdipendenti. Condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 11

    art. 11 d.lgs. n. 159/2011

    Consente la revoca o la modifica della misura di prevenzione quando siano cessate o mutate le cause che l'hanno giustificata; la Corte ha richiamato tale norma per dire che la revoca è sempre ammessa ma può richiedere un procedimento autonomo se la questione non rientra nel giudizio di rinvio limitato

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    art. 28 d.lgs. n. 159/2011

    Riguarda le misure reali e i rimedi specifici (es. revocazione della confisca); citato per distinzione tra stabilità del giudicato nelle misure personali e nelle misure reali

  • legge n. 1423 del 1956, art. 7 (richiamata)

    art. 7 legge n. 1423/1956 (testo richiamato dall'art. 11 d.lgs. 159/2011)

    Fonte storica del principio che la revoca/modifica di misure è comunque possibile quando vengono meno le ragioni che le giustificano; utilizzata per spiegare la natura 'rebus sic stantibus' del giudicato in materia di prevenzione

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio solo un punto specifico del provvedimento (annullamento parziale), il giudice del rinvio è vincolato a decidere soltanto sulle questioni oggetto dell'annullamento e su quelle strettamente connesse per nesso di interdipendenza logico-giuridica; questioni diverse possono risultare precluse nel giudizio di rinvio.
  • La sopravvenuta modifica della situazione (es. assoluzione) può giustificare la revoca della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 159/2011, ma tale istanza può dover essere proposta in un procedimento autonomo se non rientra nel perimetro del giudizio di rinvio.
  • Errori di fatto o di motivazione nella sentenza rescindente non ampliano automaticamente l'oggetto del rinvio: il rimedio adeguato, se ammesso, può essere un procedimento autonomo (es. istanza di revoca) o un rimedio specifico previsto dalla legge; non sempre è percorribile il rimedio straordinario per errore di fatto nella materia delle misure di prevenzione.
  • Il ricorrente deve contestare in modo specifico tutte le argomentazioni decisive contenute nel provvedimento impugnato: se non censurate, le ulteriori motivazioni del giudice di merito che escludono l'incidenza di una sopravvenuta assoluzione restano efficaci.
  • In presenza di una istanza di revoca sopravvenuta, è opportuno valutare la possibilità di chiedere esplicitamente lo stralcio o la separazione dell'istanza al fine di ottenere un autonomo esame quando il giudizio di rinvio è limitato.

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