Sentenza n. 4255/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva annullato l'aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di 134 letti ospedalieri e dichiarato aggiudicataria la seconda classificata
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'ASP ha impugnato la sentenza del TAR che aveva annullato l'aggiudicazione in favore dell'impresa controinteressata e dichiarato aggiudicataria l'impresa ricorrente in primo grado. Con il primo motivo ha dedotto error in judicando, erronea interpretazione della lex specialis, travisamento dei fatti e della documentazione di gara, difetto di istruttoria e motivazione e violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. In particolare, ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente considerato come requisiti tecnici autonomi le prescrizioni relative alla regolazione elettrica della sezione gambale e dei gambali, ritenendo invece sufficiente che il prodotto consentisse una movimentazione contestuale della sezione gambale e di quella femorale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del principio di equivalenza e illogicità della motivazione, sostenendo che l'equivalenza funzionale avrebbe potuto essere riconosciuta anche implicitamente. L'impresa aggiudicataria si è costituita aderendo alle richieste dell'ASP; l'impresa seconda classificata ha resistito all'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha escluso che la verifica della conformità dell'offerta alle caratteristiche minime costituisse esercizio di discrezionalità tecnica non sindacabile, trattandosi di accertamento o valutazione tecnica sulla base della lex specialis, mentre la scelta discrezionale era stata compiuta a monte con la predisposizione del capitolato e del disciplinare. La stazione appaltante era vincolata alle regole di gara da essa stessa fissate e non poteva sacrificarle in nome del favor partecipationis, quando ciò comportasse una lesione della par condicio. Il capitolato prevedeva in modo autonomo e distinto la regolazione elettrica della sezione gambale e dei gambali rispetto alla regolazione della sezione femorale. La movimentazione contestuale delle sezioni non equivaleva alla loro movimentazione autonoma: un letto nel quale il movimento della parte gambale fosse indotto da quello della parte femorale non soddisfaceva il requisito tecnico richiesto. Il soccorso istruttorio non era utilizzabile per colmare tale difformità, perché avrebbe comportato un'integrazione o modificazione dell'offerta tecnica. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha chiarito che il principio di equivalenza è applicabile alle specifiche tecniche e, in determinati casi, anche a requisiti minimi quando la lex specialis li abbia prescritti in funzione del perseguimento di una determinata finalità; tuttavia non può essere utilizzato per ammettere un aliud pro alio o per alterare requisiti minimi chiari e inequivoci, poiché ciò violerebbe la par condicio. L'equivalenza può anche essere valutata implicitamente dalla commissione, ma deve risultare dalla documentazione presentata in gara e non può essere dimostrata o integrata successivamente. Nel caso concreto, la chiara volontà della stazione appaltante era quella di acquisire letti con movimentazione autonoma delle diverse sezioni; pertanto non sussistevano i presupposti per riconoscere l'equivalenza del prodotto offerto. L'ASP e la controinteressata sono state condannate in solido al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate in complessivi 5.000 euro oltre oneri.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
procedura negoziata senza bando
Base normativa della procedura negoziata utilizzata dalla stazione appaltante; la disposizione non costituisce il nucleo decisivo della controversia.
art. 54, comma 1, d.lgs. 36/2023
criterio del minor prezzo
Individuazione del criterio di aggiudicazione della procedura.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica
Il soccorso istruttorio e i chiarimenti non possono modificare o integrare sostanzialmente l'offerta; tale limite impedisce di colmare postumamente la mancata conformità del prodotto a un requisito tecnico minimo.
art. 42, par. 6, direttiva 2014/24/UE
Il principio di equivalenza è diretto a evitare che le specifiche tecniche siano utilizzate in modo restrittivo della concorrenza, ma non consente di disapplicare requisiti minimi obbligatori chiari e funzionali alla definizione del bisogno dell'amministrazione.
art. 38 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
La degenza ordinaria identifica il ricovero del paziente almeno per una notte e non individua una specifica ragione clinica o un particolare reparto.
Massime di principio
- La verifica della conformità di un'offerta alle caratteristiche tecniche minime fissate dalla lex specialis costituisce un accertamento o una valutazione tecnica sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti propri del sindacato sulle valutazioni tecniche; non integra, di per sé, una scelta di discrezionalità amministrativa sottratta al controllo giurisdizionale.
- La stazione appaltante è vincolata alle prescrizioni della lex specialis che essa stessa ha stabilito e non può disapplicarle in nome del favor partecipationis quando ciò determini una violazione della par condicio tra i concorrenti.
- Quando la lex specialis elenca in modo chiaro, autonomo e inequivoco requisiti tecnici minimi distinti, l'offerta deve rispettare ciascun requisito; una caratteristica che consenta soltanto la movimentazione contestuale o indotta di due componenti non equivale a una prescrizione che richieda la loro movimentazione autonoma.
- Il principio di equivalenza è sempre riferibile alle specifiche tecniche e può, in presenza di una previsione funzionale della lex specialis, estendersi anche a requisiti minimi obbligatori; non può però legittimare l'offerta di un aliud pro alio, né consentire una deroga a requisiti minimi chiari che definiscono a monte il bisogno dell'amministrazione.
- La valutazione di equivalenza può essere effettuata anche implicitamente dalla commissione, ma deve fondarsi sulla documentazione e sull'offerta presentate in gara; non può essere introdotta o provata per la prima volta dopo la presentazione dell'offerta, né mediante chiarimenti che ne modifichino il contenuto.
- Il soccorso istruttorio può chiarire un'offerta ambigua, ma non può essere utilizzato per integrare un elemento tecnico mancante o trasformare un prodotto non conforme in un prodotto conforme alle caratteristiche minime richieste.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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