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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27767/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello volto a ottenere la revoca del provvedimento che autorizzava l'amministratore giudiziario allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società ECOTER (già sottoposta a sequestro). L'unico motivo dedotto: omessa motivazione da parte della Corte di merito sul punto relativo al mancato accoglimento della richiesta, formulata all'udienza del 20/02/2023, di rinviare la decisione sulla messa in liquidazione per consentire alla difesa di affrontare il contrasto tra le conclusioni dei due amministratori giudiziari e di produrre una consulenza tecnica di parte; si denunciava violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 127 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la richiesta di differimento formulata in udienza (verbale: "La difesa chiede un differimento") fosse generica e priva di argomentazione sulle ragioni che giustificavano il rinvio; pertanto il Tribunale era legittimato a rigettarla. La Corte di cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione non è tenuto a motivare il mancato accoglimento di istanze manifestamente infondate o generiche. Avendo ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché la richiesta di rinvio non era motivata e la circostanza dedotta in appello non risultava dal verbale d'udienza.

  • art. 2700 cod. civ.

    Il verbale d'udienza è atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso: la dicitura del verbale secondo cui "La difesa chiede un differimento" vincola la valutazione e esclude fatti non riportati nel verbale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per la comminazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.

  • Principio giurisprudenziale (massime richiamate)

    Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016; Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022; Sez. 3, n. 45161 del 20/09/2023

    Il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare sul mancato accoglimento di istanze che appaiono improponibili per genericità o manifeste infondatezza; tali istanze possono essere respinte senza ulteriore motivazione se ciò risulta dagli atti.

Massime di principio

  • Una richiesta di differimento formulata in udienza deve contenere motivazioni chiare e specifiche nel verbale; una formulazione generica (es.: "si chiede un differimento") è vulnerabile e può essere respinta come manifestamente infondata.
  • Se si intende rinviare una decisione per produrre consulenze tecniche o per affrontare contrasti tra periti/amministratori, è necessario porre in modo espresso e documentato le ragioni sul verbale o depositare istanza motivata per iscritto, così da rendere verificabili i presupposti.
  • Il verbale d'udienza ha efficacia probatoria piena fino a querela di falso: le circostanze non riportate nel verbale difficilmente possono essere fatte valere in sede di gravame o cassazione.
  • Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a fornire motivazione sul rigetto di domande ovvie, generiche o manifestamente infondate; pertanto, questioni procedurali mal documentate comportano elevato rischio di inammissibilità dell'appello o del ricorso.
  • In caso di inerzia o di deduzioni infondate nell'impugnazione è possibile la condanna alle spese e, se rilevanti profili di colpa, all'applicazione di sanzioni economiche (es. previste dall'art. 616 c.p.p.).

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