Cassazione Civile, Ordinanza n. 25408/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli attori, titolari di due mappali nel Comune di Spinea, chiedevano la determinazione dell'indennità dovuta per la reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio imposto su aree già più volte destinate a verde attrezzato, scuola, servizi e viabilità. La vicenda nasceva da una serie di strumenti urbanistici succedutisi dal 1966 in poi; in particolare, la variante generale al PRG del 2000 aveva ricompreso l'area in zona "SC" per attrezzature a parco, gioco e sport, vincolo poi ritenuto dal giudicato amministrativo di natura espropriativa e indennizzabile, mentre una successiva variante del 2007 aveva riproposto in parte la destinazione a viabilità. In primo grado la domanda era stata rigettata per asserita decadenza ex art. 39 d.P.R. 327/2001 e per ritenuta inapplicabilità temporale della norma. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva invece riconosciuto il diritto a un indennizzo, ma quantificato la somma sulla base del criterio del valore differenziale tra la situazione antecedente al 2000 e quella successiva, e non accogliendo la più ampia pretesa dei ricorrenti, che sostenevano che il parametro dovesse essere quello di un valore residenziale o, in subordine, altri criteri suggeriti dal loro consulente di parte. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione dei principi fissati dall'ordinanza rescindente della Cassazione e dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 179/1999, sostenendo che la Corte territoriale si fosse discostata dalle indicazioni sulla quantificazione dell'indennità e avesse illegittimamente assunto come termine di raffronto una situazione già compressa da precedenti vincoli; chiedevano inoltre che fossero valorizzate le risultanze tecniche e l'idea di una vocazione edificatoria del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo unico di ricorso perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità. Ha rilevato che la Corte d'appello, in sede di rinvio, si era attenuta al principio di diritto già enunciato dalla stessa Cassazione, nonché ai criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di indennizzo per reiterazione di vincoli espropriativi: ristoro non simbolico, commisurato alla diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo. Ha quindi confermato la liquidazione effettuata dal giudice di rinvio e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre alla sanzione processuale conseguente alla definizione conforme alla proposta accelerata.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001
non applicabile ratione temporis alla reiterazione del vincolo verificatasi prima della sua entrata in vigore; non può fondare la decadenza quando il fatto costitutivo è anteriore al 30 giugno 2003
art. 380-bis c.p.c.
la definizione del ricorso in conformità alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come fase procedimentale della decisione conforme alla proposta accelerata
art. 96 c.p.c.
nel procedimento accelerato, il richiamo opera quale indice di abuso del processo, ma la sanzione resta subordinata alla valutazione del caso concreto
art. 42 Cost.
la reiterazione del vincolo espropriativo è legittima solo se accompagnata da un indennizzo non simbolico a compensazione del sacrificio imposto al proprietario
art. 7 l. n. 1150 del 1942
nelle parti richiamate dalla Corte costituzionale, è stata dichiarata l'illegittimità per mancata previsione di indennizzo in presenza di vincoli a contenuto espropriativo
art. 40 l. n. 1150 del 1942
richiamato con la stessa ratio della declaratoria di illegittimità costituzionale per la mancata previsione di indennizzo
art. 2, primo comma, l. n. 1187 del 1968
il combinato disposto con la legge urbanistica è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui consentiva la reiterazione dei vincoli scaduti senza indennizzo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso invocava la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a rivalutare il merito
Massime di principio
- La reiterazione di un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio o sostanzialmente espropriativo è legittima solo se al proprietario sia riconosciuto un indennizzo non simbolico, parametrato al pregiudizio effettivo subito in termini di diminuzione del valore di mercato o di utilizzabilità del bene.
- Ai fini della quantificazione dell'indennizzo per reiterazione del vincolo, il giudice deve confrontare la situazione giuridica e fattuale del bene antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo con quella successiva, tenendo conto della concreta destinazione e delle caratteristiche del fondo; non è consentito assumere criteri meramente ipotetici o slegati dalla reale consistenza urbanistica dell'area.
- Se la cassazione ha già enunciato un principio di diritto nel giudizio rescindente, il giudice di rinvio è vincolato ad attenervisi; la censura in sede di legittimità è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.
- Nel procedimento di decisione accelerata, la definizione del ricorso in conformità alla proposta può legittimare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., ma la loro operatività richiede una verifica concreta della condotta processuale e del carattere abusivo dell'impugnazione.
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