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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02659/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità e intrinsecamente generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in equivalenza e rideterminando la pena, aveva confermato la sua responsabilità per lesioni personali aggravate pronunciate in primo grado all'esito di giudizio abbreviato. L'unico motivo di ricorso è stato formulato in termini di "mancanza di motivazione", senza indicare specificamente quale parte della decisione sarebbe viziata; secondo la Corte, le doglianze erano generiche e di non agevole comprensione e richiamavano istituti processuali non pertinenti, come il concordato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e consentire di individuare con precisione il punto della decisione censurato; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in formule vaghe o non decifrabili, né può limitarsi a evocare in modo astratto l'assenza di motivazione senza confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che richiami istituti processuali non pertinenti rispetto alla decisione impugnata, poiché ciò denota difetto di correlazione tra censure e contenuto della sentenza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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