Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22237/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015, con cui il Comune contestava l'infedele dichiarazione e l'omesso versamento dell'imposta per tre fabbricati e un'area fabbricabile. Il fallimento proprietario sosteneva di avere diritto alla riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati, deducendone l'inagibilità/inabitabilità, e contestava inoltre la stima del valore dell'area edificabile, ritenuta eccessiva. In appello la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, escludendo la riduzione per i fabbricati e ritenendo legittima la determinazione del valore dell'area. In cassazione il fallimento articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita carenza di spiegazione sulle ragioni della qualificazione degli interventi come manutenzione; 2) violazione delle norme sull'IMU e sull'edilizia, sostenendo che gli immobili versavano in condizioni tali da integrare inagibilità e che gli interventi richiesti dal Comune erano riconducibili a restauro/risanamento/ristrutturazione e non a semplice manutenzione; 3) omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'ammissibilità e valutazione della perizia di parte; 4) violazione delle norme sulla determinazione del valore delle aree fabbricabili e delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, assumendo che i valori tabellari comunali avessero solo valore indiziario e che la CTR li avesse trattati come presunzione assoluta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza di merito esplicitava in modo sufficiente le ragioni del decisum: gli interventi riguardavano condizioni igienico-ambientali e non opere strutturali idonee a integrare restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione; la stima dell'area era stata effettuata dal Comune per zone omogenee ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; la perizia di parte era stata ritenuta inattendibile quanto a provenienza e contenuto. Ha poi affermato che, ai fini della riduzione IMU per inagibilità/inabitabilità, occorre un degrado fisico sopravvenuto o una obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria; nella specie i lavori erano stati correttamente qualificati come meramente manutentivi. Ha escluso anche l'omessa pronuncia, perché la CTR aveva espressamente valutato la perizia. Infine ha ribadito che i valori comunali delle aree fabbricabili sono parametri presuntivi e non imperativi, superabili con prova contraria, ma nel caso concreto tale prova mancava per l'inattendibilità della perizia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del fallimento alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario richiede l'indicazione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale e non essere meramente apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    prevede la riduzione della base imponibile IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

  • art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    definisce le categorie degli interventi edilizi, utili a distinguere manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione

  • art. 24, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    è richiamato come parametro dei requisiti di agibilità/inabitabilità dell'immobile

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo di omessa pronuncia e nel giudizio tributario

  • art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    norma di riferimento per il regime IMU dei fabbricati inagibili o inabitabili

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    consente la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili per zone omogenee

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato quale base del potere comunale di predeterminare valori di riferimento delle aree fabbricabili

  • art. 2697 c.c.

    regola l'onere della prova, che nel caso gravava sul contribuente per superare i valori comunali

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla natura presuntiva dei valori tabellari comunali

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    non è violato quando il giudice valuta la concreta inattendibilità dei criteri di stima comunali, senza disapplicare un atto illegittimo

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando esiste materialmente ma non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, imponendo all'interprete di colmare le lacune con congetture; non è invece censurabile il mero difetto di sinteticità o di ampiezza della motivazione.
  • Ai fini della riduzione della base imponibile IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, occorre un degrado fisico sopravvenuto o un'obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica che renda l'immobile non utilizzabile e che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
  • Gli interventi edilizi devono essere qualificati in base alla loro funzione oggettiva: la manutenzione è diretta a mantenere o ripristinare efficienza e sicurezza; il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione presuppongono un insieme sistematico di opere strutturali e funzionali idonee a conservare o trasformare l'organismo edilizio.
  • I valori deliberati dal Comune per le aree fabbricabili costituiscono parametri di riferimento e fonti di presunzione, ma non hanno valore assoluto né imperativo; il contribuente può vincerli con prova contraria specifica riferita al bene concreto.
  • Se il giudice di merito esclude l'attendibilità di una perizia di parte per difetto di provenienza, sottoscrizione o genuinità del contenuto, tale apprezzamento, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione come omessa pronuncia.
  • La prova contraria rispetto ai valori comunali e alle presunzioni di stima deve essere concreta e idonea a dimostrare l'inadeguatezza del valore riferito al singolo immobile o area; in mancanza, il criterio comunale resta utilizzabile dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.