Sentenza del 17/05/2019 n. 3066 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Iva - Tributo armonizzato - Contraddittorio . Invalidità soggetta alla condizione che il contribuente assolva all'onere di elencare le ragioni che avrebbe potuto far valere in contraddittorio ove regolarmente attivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità di un accertamento IVA emesso senza il previo contraddittorio con il contribuente. Poiché l'IVA è un tributo armonizzato, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un requisito imposto dal diritto dell'Unione europea. La mancata instaurazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve indicare concretamente, nel giudizio, quali argomentazioni e difese avrebbe potuto presentare se fosse stato regolarmente ascoltato. La vicenda richiama inoltre il principio secondo cui l'attività di radiotelevisione pubblica finanziata dal canone non costituisce prestazione di servizi onerosa ai fini IVA, per difetto del necessario nesso diretto tra servizio e corrispettivo.
La decisione
L'accertamento IVA emesso senza contraddittorio non è automaticamente annullabile: l'invalidità dipende anche dalla prova, da parte del contribuente, delle ragioni difensive concretamente spendibili nel contraddittorio omesso. Il testo non specifica l'esito processuale concreto della singola sentenza, né identifica puntualmente le parti; pertanto non è possibile affermare con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto. Il principio enunciato è che l'omissione del contraddittorio rileva solo se il contribuente dimostra la concreta utilità che il contraddittorio avrebbe avuto.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione europea in materia di IVA e contraddittorio
In caso di tributi armonizzati si applica la normativa europea che richiede obbligatoriamente il contraddittorio.
Per i tributi armonizzati, tra cui l'IVA, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di esporre le proprie osservazioni prima dell'adozione dell'atto lesivo.
D.Lgs. n. 128 del 2015
Richiamato nel contesto della disciplina delle garanzie procedimentali e dell'attività di accertamento fiscale.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini e i presupposti per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi; è richiamato tra le norme di riferimento dell'accertamento.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina i termini per l'accertamento in materia di IVA; è richiamato tra le norme applicabili alla vicenda.
Corte di cassazione, sentenza n. 12832/2018
Richiamata a sostegno del principio sulla necessità del contraddittorio e sull'onere del contribuente di indicare le difese che avrebbe potuto svolgere.
Corte di cassazione, sentenza n. 24823/2015
Richiamata per i principi relativi al contraddittorio negli accertamenti tributari.
Corte di giustizia dell'Unione europea, 22 giugno 2016, causa C-11/15
Ha affermato che l'attività di radiotelevisione pubblica finanziata dal canone non costituisce prestazione di servizi onerosa ai fini IVA, in assenza di un nesso diretto tra il servizio e il pagamento.
Massime di principio
- Per l'IVA e, in generale, per i tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale deve essere rispettato quando l'atto può incidere negativamente sulla posizione del contribuente.
- La violazione del contraddittorio non comporta necessariamente l'annullamento automatico dell'accertamento: il contribuente deve indicare in modo specifico quali contestazioni, documenti o argomenti avrebbe presentato.
- Affermazioni generiche sulla possibile utilità del contraddittorio normalmente non bastano; occorre dimostrare una concreta possibilità di incidere sul contenuto dell'atto.
- Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio è obbligatorio solo quando lo prevede una specifica disposizione nazionale o quando ricorrono particolari garanzie procedimentali.
- Ai fini IVA, un'attività è una prestazione di servizi imponibile solo se esiste un rapporto diretto tra il servizio ricevuto e un corrispettivo economicamente valutabile; il mero finanziamento generale tramite canone può non essere sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 656 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3050 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3054 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →