Regolamento (UE) 2026/48
Regolamento delegato (UE) 2026/48 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2222 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime tecnico e funzionale dell’archivio centrale di relazioni e statistiche collegato al quadro di interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE. L’intervento serve a integrare nel perimetro dell’archivio i dati statistici prodotti da nuovi atti dell’Unione adottati nel 2024 e nel 2025, nonché a precisare le tipologie di relazioni e statistiche disponibili. Vengono inoltre coordinati i riferimenti alle norme che disciplinano l’accesso del personale autorizzato all’archivio centrale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2222 sulle modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche, per includervi nuove basi statistiche e adeguare le regole di accesso ai dati derivanti da nuovi atti UE in materia di interoperabilità, Eurodac, Prüm II e informazioni anticipate sui passeggeri.
Ambito di applicazione
Si applica all’archivio centrale di relazioni e statistiche istituito nel quadro dell’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE ai sensi del regolamento (UE) 2019/818. Riguarda i dati statistici anonimizzati estratti dai sistemi e strumenti interoperabili richiamati dal regolamento delegato (UE) 2021/2222, come modificato, e in particolare anche i dati e le relazioni derivanti dai regolamenti (UE) 2024/982, (UE) 2024/1358, (UE) 2025/12 e (UE) 2025/13. È direttamente applicabile negli Stati membri; la Danimarca è vincolata, l’Irlanda non partecipa né è vincolata, mentre per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro opera secondo i rispettivi regimi Schengen richiamati nel preambolo.
Modifica delle modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche
Il regolamento delegato (UE) 2026/48 aggiorna il regolamento delegato (UE) 2021/2222, adottato in attuazione dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818. L’obiettivo è adeguare il funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche all’evoluzione del quadro normativo sull’interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE, includendo nuovi flussi di dati statistici e nuove relazioni connesse a regolamenti recentemente adottati.
Contesto normativo e finalità
Il considerando chiarisce che l’archivio centrale conserva dati anonimizzati provenienti dai sistemi di informazione dell’UE, dal servizio comune di confronto biometrico, dall’archivio comune di dati di identità e dal rilevatore di identità multiple, con finalità statistiche, analitiche, strategiche e di qualità dei dati. Il regolamento interviene perché, dopo l’adozione dei regolamenti (UE) 2024/1358, (UE) 2024/982 e (UE) 2025/13, è necessario integrare nell’archivio anche le statistiche derivate da tali atti.
Ambito materiale dell’intervento
La modifica riguarda il regolamento delegato (UE) 2021/2222 nelle sue regole su:
- definizione di "dati statistici";
- tipologie di statistiche e relazioni conservate nell’archivio centrale;
- contenuto minimo delle relazioni tecniche;
- criteri di accesso per il personale autorizzato.
L’archivio centrale resta quindi uno strumento di supporto all’interoperabilità, ma il suo perimetro informativo viene ampliato per recepire i dati prodotti dai nuovi sistemi e meccanismi normativi, in particolare Eurodac riformato, Prüm II e il sistema relativo alle informazioni anticipate sui passeggeri.
Nuova definizione di dati statistici
L’articolo 1 modifica l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/2222, ridefinendo i "dati statistici" come dati resi anonimi e utilizzati esclusivamente per elaborare relazioni statistiche ai sensi dei regolamenti elencati nella disposizione. La nuova definizione include espressamente, oltre agli atti già previsti, anche:
- regolamento (UE) 2024/982 (Prüm II),
- regolamento (UE) 2024/1358 (nuovo Eurodac),
- regolamento (UE) 2025/12 (raccolta e trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri per verifiche alle frontiere esterne),
- regolamento (UE) 2025/13 (informazioni anticipate sui passeggeri per finalità di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale in materia di terrorismo e reati gravi).
Statistiche conservate nell’archivio centrale
Il nuovo paragrafo 3 bis dell’articolo 2 stabilisce che l’archivio centrale contiene le statistiche necessarie per elaborare relazioni sul funzionamento tecnico dei sistemi interessati. In questo modo il legislatore delegato collega in modo diretto l’archivio alle esigenze di monitoraggio operativo e tecnico dei sistemi interoperabili.
Il paragrafo 5 dell’articolo 2 viene ampliato con tre nuclei principali di relazioni e statistiche:
- relazioni ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1358, comprendenti statistiche mensili sull’attività di Eurodac, dati mensili sulle persone interessate disaggregati per Stato membro e, se possibile, per anno di nascita e sesso, statistiche intersistemiche mensili tratte da Eurodac, VIS, ETIAS ed EES, oltre a statistiche periodiche su aspetti specifici dell’applicazione del regolamento;
- relazioni ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2025/13, comprendenti statistiche trimestrali sul funzionamento del router e sulla conformità dei vettori aerei, altre informazioni statistiche necessarie per le relazioni ex articolo 44 e per le statistiche previste dall’articolo 39, paragrafi 5 e 6, nonché statistiche periodiche per il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del router;
- relazioni e statistiche personalizzabili ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/982.
Contenuto delle relazioni tecniche
L’articolo 2, paragrafo 6, è sostituito per specificare in modo più dettagliato quali informazioni debbano figurare nelle relazioni tecniche. Esse devono contenere statistiche riguardanti:
- uso del sistema;
- disponibilità;
- incidenti;
- capacità operativa;
- esattezza dei dati biometrici;
- qualità dei dati;
- eventuali operazioni pendenti, se del caso.
La disposizione rafforza quindi il profilo di controllo tecnico e qualitativo del funzionamento dei sistemi collegati all’archivio centrale.
Accesso al personale autorizzato
L’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito per coordinare l’accesso all’archivio centrale con le norme specifiche previste nei diversi regolamenti settoriali. L’accesso del personale debitamente autorizzato deve avvenire conformemente alle disposizioni richiamate per ciascun sistema o strumento, tra cui quelle relative al VIS, all’EES, all’ETIAS, ai sistemi di cooperazione di polizia e ai nuovi regimi Eurodac, informazioni anticipate sui passeggeri e Prüm II.
Ambito territoriale e partecipazione degli Stati
Il regolamento viene qualificato, nel preambolo, come misura connessa all’acquis di Schengen. La Danimarca è vincolata, perché ha notificato il recepimento del regolamento (UE) 2019/818 nel proprio diritto interno. L’Irlanda non partecipa all’atto e non è vincolata né soggetta alla sua applicazione. Per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro si applicano le rispettive basi di associazione o connessione all’acquis di Schengen richiamate nel preambolo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della definizione di dati statistici
L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/2222 sostituisce la definizione di "dati statistici" per includervi i dati resi anonimi e utilizzati unicamente per elaborare relazioni statistiche a norma di una serie di regolamenti UE, tra cui il regolamento (CE) n. 767/2008, i regolamenti (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816, nonché i nuovi regolamenti (UE) 2024/982, (UE) 2024/1358, (UE) 2025/12 e (UE) 2025/13.
Nuovi contenuti dell’archivio centrale
L’articolo 2, paragrafo 3 bis, stabilisce che l’archivio centrale contiene le statistiche necessarie per elaborare relazioni sul funzionamento tecnico dei sistemi in conformità dei regolamenti richiamati all’articolo 1, paragrafo 1.
Relazioni e statistiche da Eurodac, VIS, ETIAS, EES, router e Prüm II
L’articolo 2, paragrafo 5, è integrato con nuove lettere che prevedono relazioni e statistiche specifiche: relazioni ex articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1358 con statistiche mensili sull’attività di Eurodac, dati mensili sulle persone disaggregati per Stato membro e, per quanto possibile, per anno di nascita e sesso, statistiche intersistemiche mensili tratte da Eurodac, VIS, ETIAS ed EES, oltre a statistiche periodiche su aspetti specifici dell’applicazione di tale regolamento; relazioni ex articolo 39 del regolamento (UE) 2025/13 con statistiche trimestrali sul funzionamento del router e sul rispetto degli obblighi dei vettori aerei, informazioni per le relazioni ex articolo 44 e per le statistiche ex articolo 39, paragrafi 5 e 6, nonché statistiche periodiche per il monitoraggio di eu-LISA; relazioni e statistiche personalizzabili ex articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/982.
Contenuto delle relazioni tecniche
L’articolo 2, paragrafo 6, è riscritto e precisa che le relazioni tecniche di cui al paragrafo 3 devono contenere statistiche sull’uso del sistema, sulla disponibilità, sugli incidenti, sulla capacità operativa, sull’esattezza dei dati biometrici, sulla qualità dei dati e, se del caso, sulle operazioni pendenti.
Regole di accesso al personale autorizzato
L’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito per allineare l’accesso all’archivio centrale da parte del personale debitamente autorizzato alle norme di accesso previste, rispettivamente, dall’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, dall’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, dall’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860, dall’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861, dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816, dall’articolo 72 del regolamento (UE) 2024/982, dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1358, dall’articolo 38 del regolamento (UE) 2025/12 e dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2025/13.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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