Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 394/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per incompletezza della documentazione relativa al datore di lavoro e all’alloggio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato, successivamente revocato dalla Prefettura per la mancata produzione, unitamente all’istanza, dell’asseverazione di un professionista abilitato sulla capacità economica del datore di lavoro, della documentazione relativa alla disponibilità dell’alloggio e della verifica della disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. L’Amministrazione aveva ritenuto decisiva anche l’assenza, nell’istanza originaria, di una dichiarazione di impegno alla successiva produzione dei documenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 24-bis del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà della motivazione. Ha affermato di essere in possesso della documentazione e di averla caricata sul portale dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, senza poter produrre una ricevuta del deposito telematico. La stessa Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha riconosciuto che il datore di lavoro aveva effettivamente caricato sul portale l’asseverazione, la dichiarazione di impegno ad ospitare il lavoratore, il certificato di idoneità dell’alloggio e la richiesta al Centro per l’impiego, sostenendo tuttavia che tali documenti non potessero essere prodotti successivamente all’istanza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto violato l’art. 22 del d.lgs. 286/1998, escludendo che la disciplina speciale imponga la presentazione contestuale di tutta la documentazione e precluda ogni successiva integrazione, salvo il caso in cui sia stata preventivamente resa una dichiarazione di impegno. Né l’art. 24-bis del d.lgs. 286/1998 esclude l’applicazione del soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e dall’art. 30-bis, comma 9, del d.P.R. n. 394/1999. La Prefettura avrebbe quindi dovuto esaminare la documentazione prodotta dopo la comunicazione di avvio del procedimento e determinarsi sulla base del suo contenuto. È stato inoltre ravvisato un difetto e una contraddittorietà della motivazione: il provvedimento utilizzava un modulo standard contenente due formulazioni incompatibili, senza chiarire se fossero pervenute osservazioni o ulteriore documentazione. In ogni caso, anche qualora la documentazione fosse stata presentata, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutarla e indicare le ragioni della sua eventuale inidoneità. Il TAR ha annullato la revoca, disponendo la reviviscenza del nulla osta; la durata residua di sei mesi deve essere computata al netto del periodo compreso tra la revoca e la comunicazione della sentenza. Le spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del nulla osta al lavoro subordinato non impone di ritenere irrimediabilmente preclusa la successiva integrazione della documentazione mancante e non consente la revoca automatica senza esaminare i documenti prodotti dopo la comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    La disposizione non esclude l’applicazione del soccorso istruttorio nella procedura relativa al nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento … può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

    La norma costituisce la base generale del potere di chiedere integrazioni e regolarizzazioni documentali nel procedimento.

  • art. 30-bis, comma 9, d.P.R. 394/1999

    Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all’integrazione della documentazione

    La disposizione speciale impone allo Sportello unico, in caso di irregolarità sanabile o documentazione incompleta, di invitare il datore di lavoro alla regolarizzazione e all’integrazione.

Massime di principio

  • Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, l’omessa produzione iniziale di documenti relativi al datore di lavoro, all’alloggio o alla disponibilità di lavoratori sul territorio nazionale non legittima automaticamente la revoca del nulla osta, quando la documentazione sia suscettibile di regolarizzazione o integrazione.
  • Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e dall’art. 30-bis, comma 9, del d.P.R. n. 394/1999 trova applicazione nella procedura per il nulla osta al lavoro subordinato, salvo un’espressa e inequivoca deroga normativa.
  • La mancata presentazione, insieme all’istanza, di una dichiarazione di impegno alla successiva produzione documentale non può impedire di per sé l’integrazione successiva, poiché tale dichiarazione non accresce le garanzie sostanziali della regolarizzazione e presuppone essa stessa la possibile incompletezza iniziale della documentazione.
  • Prima di revocare un nulla osta per carenze documentali, l’Amministrazione deve esaminare la documentazione prodotta dopo la comunicazione di avvio del procedimento e adottare la decisione sulla base della sua effettiva idoneità a superare le ragioni ostative.
  • La motivazione di un provvedimento di revoca è illegittima quando utilizza formule standard tra loro alternative e contraddittorie senza chiarire se l’interessato abbia presentato osservazioni o documenti; inoltre, l’Amministrazione deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni per cui la documentazione prodotta è eventualmente ritenuta inidonea.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.