Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37409/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.) invece che bancarotta semplice (art. 217, comma 2 legge fall.), poiché l'imputato aveva omesso/irregolarmente tenuto le scritture contabili ma non sarebbe stato provato il dolo specifico; 2) mancanza di motivazione/specificazione degli elementi a riscontro dell'attribuzione del "dolo generico" o di un "intento fraudolento"; 3) omissione di valutazione di precedenti attitudini analoga condotta rispetto ad altra società (già qualificata come bancarotta semplice con messa alla prova riuscita). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio; la difesa ha insistito per l'accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti esposti, i primi due motivi (trattati congiuntamente) e ha assorbito il terzo. Ha richiamato il principio per cui l'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. contiene due ipotesi alternative: (a) sottrazione/distruzione/falsificazione/occultamento o omissione della tenuta dei libri che richiede dolo specifico; (b) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio che richiede dolo generico. La Corte ha ritenuto che la qualificazione e la ricostruzione fattuale non risultano sufficientemente motivate e ha perciò annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia, affinché venga compiutamente ricostruita la fattispecie e valutata la corretta qualificazione giuridica (anche con riferimento all'eventuale applicazione dell'art. 217, comma 2).

Norme richiamate

  • legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 2

    art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.

    Contiene due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione/falsificazione/occultamento (o omissione della tenuta) dei libri, che richiede dolo specifico; e la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, che richiede dolo generico.

  • legge fallimentare - art. 217, comma 2

    art. 217, comma 2 legge fall.

    Norma che disciplina la bancarotta semplice; può risultare applicabile quando la condotta consiste in irregolarità nella tenuta delle scritture senza dolo specifico richiesto dalla prima ipotesi dell'art. 216.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - art. 23, comma 8 (riferimento procedurale)

    art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Riferimento procedurale alla requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale ai sensi della norma richiamata.

Massime di principio

  • Distinguere sempre le due ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2: la sottrazione/distruzione/occultamento (o omissione intenzionale) che richiede dolo specifico va provata con elementi che dimostrino l'intento di occultare o danneggiare i creditori; la mera tenuta irregolare che impedisce la ricostruzione patrimoniale può costituire bancarotta documentale solo con dolo generico.
  • La semplice durata o ampiezza delle omissioni contabili può influire sulla determinazione della pena ma non sostituisce la prova del dolo specifico quando è richiesta dalla fattispecie.
  • Se l'imputato invoca analoghe condotte pregresse qualificate diversamente (es. bancarotta semplice con esito positivo di messa alla prova), il giudice di merito deve espressamente valutare e motivare il diverso trattamento, pena l'annullamento per carenza di motivazione.
  • In presenza di incertezza sulla qualificazione giuridica o sulla prova dell'elemento soggettivo, il rimedio corretto è la compiuta ricostruzione fattuale e, se necessario, il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione per valutare gli elementi di fatto e la corretta norma applicabile.
  • L'onere probatorio circa il dolo specifico grava sull'accusa: senza elementi a riscontro (atti, comportamenti diretti a occultare, falsificazioni), la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale nella forma della sottrazione/distruzione può essere insufficiente.
  • La motivazione della sentenza deve indicare chiaramente gli elementi concreti che consentono di ritenere sussistente il dolo (generico o specifico) e la corrispondente fattispecie applicata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.