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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3038/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretto nei confronti della società per presunta indebita compensazione di crediti inesistenti (capo 69): sei motivi tra cui (i) vizio di competenza territoriale (contestata l'individuazione del circondario competente in base al luogo di ultima utilizzazione del credito/F24), (ii) nullità del decreti genetico per mancata autonoma valutazione del fumus e del periculum (art. 325 c.p.p.), (iii)-(v) omissione dell'esame documentale difensivo e mancata valutazione degli elementi probatori che proverebbero l'effettività dei corsi di formazione e l'estraneità della società al sodalizio criminoso (art. 10‑quater d.lgs. n.74/2000), (vi) illegittimo utilizzo da parte del tribunale del riesame del potere integrativo per colmare la mancanza motivazionale sul "periculum in mora"; la difesa chiedeva annullamento dell'ordinanza e restituzione dei beni/sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto in relazione al vizio motivazionale sul requisito del "periculum in mora" (sesto motivo). Primo motivo (competenza territoriale) dichiarato infondato: la Corte ha confermato che, non potendosi individuare con certezza il luogo di invio degli F24, va applicato il criterio del luogo di accertamento del reato (art. 18 d.lgs. 74/2000) e dunque il circondario di Vallo della Lucania è corretto. Sul punto decisivo, la Corte ha stabilito che il tribunale del riesame non poteva integrare la motivazione mancante sul periculum dell'ordinanza genetica e che, di conseguenza, l'omessa motivazione è causa di radicale nullità; tale vizio rende inammissibile l'esame degli altri profili sul fumus commissi delicti e impone l'annullamento del provvedimento impugnato (con conseguenze processuali indicate dalla Corte). Di conseguenza la censura sulla mancanza di motivazione ha avuto esito favorevole alla ricorrente, mentre gli altri motivi non sono stati favorevolmente decisi in concreto perché assorbiti dal vizio motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater, d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale contestata: riguarda l'indebita compensazione di crediti inesistenti; la Corte ricorda che l'aggravante ex art. 13‑bis aumenta la pena edittale, influenzando la determinazione del reato "più grave" ai fini della competenza

  • art. 13‑bis, d.lgs. n. 74/2000

    Aggravante contestata che incrementa la pena e che la Corte ha ritenuto rilevante nella comparazione delle pene per individuare il reato più grave

  • art. 18, d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce il criterio del luogo di accertamento del reato per la determinazione della competenza territoriale quando non è identificabile il luogo dell'ultima utilizzazione del credito; la Corte lo ha ritenuto prevalente per la competenza nel caso in esame

  • art. 325, cod. proc. pen.

    Richiesto per la censura di nullità del provvedimento genetico: norma sulla nullità degli atti processuali e sulla necessità di autonoma valutazione; la difesa ha invocato nullità per carenza di motivazione sul fumus e periculum

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di potere del tribunale del riesame; la Corte ha però escluso che possa essere usato per supplire alla totale mancanza di motivazione sul periculum, ritenendo l'omissione causa di nullità

  • art. 324, cod. proc. pen.

    Richiamo al potere del tribunale in sede di riesame; la Corte ha ricordato i limiti del potere integrativo/confermativo del riesame quando manca completamente la motivazione sul periculum

  • art. 321, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo collegato al tema della confisca obbligatoria e alla necessità di motivare il periculum in caso di sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 9, cod. proc. pen.

    Norme generali sulla competenza territoriale; la Corte ha precisato la prevalenza delle disposizioni speciali (d.lgs. 74/2000) rispetto a queste regole generali

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3 n. 2351/2023

    Richiamata sul punto del criterio per individuare il luogo rilevante per la competenza territoriale nel reato di indebita compensazione (luogo dell'ultima utilizzazione del credito/F24 o, in mancanza, luogo di accertamento)

  • Sezioni Unite "Ellade" (Sez. U, n. 36959/2021) e altre pronunce di Cassazione

    Giurisprudenza richiamata sul requisito motivazionale richiesto per il sequestro finalizzato alla confisca e sul concetto di "periculum in mora"; la Corte ha applicato questi principi per ritenere non integrabile la mancanza assoluta di motivazione

Massime di principio

  • Se l'ordinanza di sequestro finalizzato alla confisca manca della motivazione sul "periculum in mora" in modo assoluto, il tribunale del riesame non può supplire integrandola: l'omissione è causa di radicale nullità e impone l'annullamento del provvedimento.
  • Per i reati di indebita compensazione di crediti (art.10‑quater d.lgs. 74/2000) la competenza territoriale si determina, prioritariamente, dal luogo dell'ultima utilizzazione del credito con l'inoltro del modello F24; se tale luogo non è identificabile dai documenti, si applica il criterio del luogo di accertamento del reato (art. 18 d.lgs. 74/2000).
  • In sede cautelare il giudice deve svolgere un'autonoma e specifica valutazione degli indizi (fumus) e del pericolo di dispersione/alterazione dei beni (periculum); semplici richiami generici all'impianto accusatorio o la mera trasposizione della richiesta del PM non sono sufficienti.
  • La difesa che contesta un sequestro preventivo deve allegare e documentare compiutamente elementi (es. modelli F24, registri presenze, documentazione tecnico‑organizzativa, fatture, timestamp della piattaforma) per mostrare l'estraneità/effettività delle prestazioni e per mettere in dubbio il fumus; se questi elementi risultano non considerati dal giudice, è possibile ottenere l'annullamento per carenza motivazionale.
  • Il potere integrativo del tribunale del riesame ha limiti: può correggere carenze formali o parziali della motivazione ma non può sostituirsi al giudice quando manca del tutto la motivazione su un requisito essenziale della misura cautelare reale.

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