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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23746/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che, accogliendo l'appello del P.M., aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere disposta a carico del ricorrente, sostituendo la precedente misura degli arresti domiciliari con bracciale elettronico. Il ricorrente contestava violazione di legge e carenze motivazionali del provvedimento impugnato, deducendo che a favore della sostituzione vi erano: il decorso del tempo dai fatti contestati, il trasferimento in altra regione durante gli arresti domiciliari, il ruolo non apicale nell'associazione, il percorso di risocializzazione e la condotta positiva in detenzione, nonché l'irrilevanza della presunzione ex art. 275 co. 3 c.p.p. in presenza di una cosiddetta "mafia nuova".

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Bari secondo cui non erano emersi elementi idonei a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275 co. 3 c.p.p.: in presenza di gravi indizi per il reato di associazione mafiosa - con struttura operativa e contestazione aperta - spetta all'imputato dimostrare la stabile rescissione dei legami con l'organizzazione. La Corte ha chiarito che il semplice trasferimento territoriale, il tempo trascorso, il percorso risocializzante o il ruolo non apicale non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione; inoltre la scelta del rito abbreviato non incide sulle valutazioni cautelari. Confermata quindi la legittimità del ripristino della custodia in carcere e disposte le spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto associativo di tipo mafioso: la contestazione come reato permanente e aperto rafforza la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; per casi di associazione mafiosa occorre prova del recesso stabile dall'organizzazione per superare la presunzione cautelare.

  • art. 275 co. 3 cod. proc. pen.

    Prevede una doppia presunzione (relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta circa l'adeguatezza della custodia in carcere). Per superare la presunzione relativa è necessario che l'imputato dimostri elementi concreti e oggettivi di rescissione stabile dai legami associativi; il tempo trascorso e altri elementi vanno valutati ma non sono di per sé risolutivi.

  • art. 310 co. 3 cod. proc. pen.

    Previsione procedurale relativa alla sospensione dell'esecutività del provvedimento; citata nel contesto del provvedimento di ripristino della custodia cautelare.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Norma relativa ai reati di traffico di stupefacenti; utilizzata per inquadrare le contestazioni accessorie all'associazione.

  • legge n. 47/2015

    Richiamata per i criteri interpretativi relativi all'art. 275 co. 3 c.p.p.: le modifiche confermano la struttura della presunzione cautelare e la necessità, per il superamento, di elementi probatori concreti.

Massime di principio

  • In ipotesi di reato associativo di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione cautelare che rende necessario per l'imputato provare, con elementi concreti e specifici, la stabile rescissione dei legami con l'organizzazione per ottenere misure meno afflittive.
  • Il semplice decorso del tempo tra i fatti contestati e la richiesta di misure cautelari (cd. tempo silente) può essere valutato, ma non è di per sé sufficiente a superare la presunzione se l'associazione risulta consolidata o l'adesione del soggetto non risulta effettivamente recisa.
  • Il trasferimento territoriale per eseguire gli arresti domiciliari, la buona condotta, il percorso rieducativo o il ruolo non apicale non garantiscono automaticamente la sostituzione della custodia in carcere: occorre che tali elementi, valutati congiuntamente, dimostrino oggettivamente l'interruzione dei rapporti con la consorteria.
  • La scelta del rito (es. abbreviato) e le risultanze del giudizio di merito non vincolano il giudice cautelare: giudizio cautelare e giudizio di merito hanno presupposti e finalità differenti e devono essere valutati autonomamente.
  • Quando il ricorrente produce elementi idonei a confutare la presunzione cautelare, il giudice ha un obbligo più intenso di motivazione; in assenza di tali elementi la custodia in carcere rimane la misura obbligatoria per reati associativi mafiosi con indizi gravi.

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