Ordinanza n. 27/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 1.10.2025 (codice pratica: P-TO/L/Q/2025/100676) con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato in precedenza rilasciato in favore dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Nel procedimento di revoca, avviato dall'Amministrazione, avevano depositato integrazioni documentali. Dopo tali produzioni, l'Amministrazione aveva trasmesso il contratto di soggiorno, che era stato sottoscritto dal datore di lavoro e dai lavoratori, e solo successivamente aveva adottato la revoca, ritenendo insufficienti i documenti prodotti rispetto a quanto precedentemente richiesto. I ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, la lesione delle garanzie partecipative e dei principi di collaborazione e buona fede, anche in ragione dell'affidamento ingenerato dalla trasmissione del contratto di soggiorno circa l'idoneità della documentazione depositata e la possibile definizione favorevole del procedimento.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto, a un primo sommario esame, che la trasmissione del contratto di soggiorno, pur ricondotta dalla Prefettura a un errore del sistema informatico, avesse generato nei ricorrenti un affidamento sull'idoneità delle integrazioni documentali. In tale situazione, prima di adottare la revoca, l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare un'ulteriore interlocuzione con gli interessati, specificando la documentazione ancora necessaria e consentendo il pieno esercizio delle garanzie partecipative, in applicazione dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Il Collegio ha quindi accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospeso gli effetti della revoca, ordinato la riapertura del procedimento in contraddittorio con gli interessati e la conclusione con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. La trattazione del merito è stata fissata al 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede
Quando la condotta dell'Amministrazione abbia ingenerato nel privato un affidamento circa l'adeguatezza della documentazione prodotta o l'esito favorevole del procedimento, l'Amministrazione deve assicurare un'ulteriore interlocuzione prima di adottare un provvedimento sfavorevole, così da garantire collaborazione, buona fede e pieno contraddittorio procedimentale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento sfavorevole, l'Amministrazione trasmetta al privato un atto o documento idoneo a far ritenere superate le carenze documentali precedentemente contestate, la successiva decisione negativa deve essere preceduta da un'ulteriore interlocuzione procedimentale.
- Il principio di collaborazione e buona fede sancito dall'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 impone all'Amministrazione di considerare l'affidamento ingenerato dalle proprie condotte procedimentali e di consentire all'interessato di conoscere e integrare le carenze documentali prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti del provvedimento impugnato e ordinare il riesame dell'istanza, imponendo la riapertura del procedimento in contraddittorio e l'adozione di un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato.
Come è indicizzato
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