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Sentenza

Sentenza n. 10069/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determina della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare, Area Sanità e Sociale, della Regione Emilia Romagna del 12 dicembre 2022, n. 24300, pubblicata in data 13 dicembre 2022, recante in oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 9 ter, d.l. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. 125/2015”, con relativi allegati; 2) del decreto di data 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente a oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 3) del decreto di data 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, avente a oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 4) delle intese sancite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché dell’accordo di data 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute, per l’attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015, per l’individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 5) della circolare del Ministero della Salute di data 29 luglio 2019, prot. n. 22413, recante indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 78/2015, come modificato dall’art 1 della l. 145/2018; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o correlato a quelli sopra indicati, ancorché allo stato non noti, nella parte in cui arrechi pregiudizio alle ragioni della ricorrente in relazione all’oggetto di causa. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31 marzo 2025: 1) della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicata con pec del 24 gennaio 2025, nonché del ripiano attribuito dalla Regione Emilia Romagna a Coloplast s.p.a., ai sensi dell’art. 9ter, comma 9bis, d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di Euro 58.892,31 aggiornato con la determinazione dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024; 2) della nota della Regione Emilia-Romagna del 24 gennaio 2025, prot. 0073840.U, a firma del Direttore della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusi gli atti istruttori e ove occorrer possa gli atti di approfondimento e verifiche delle Regioni e delle Aziende sanitarie SSR, nonché ove occorrer possa la determinazione n. 27391 del 29 dicembre 2023 di “ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” della Regione Emilia-Romagna.

Giustizia amministrativa202303700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, nonché atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determina della Regione Emilia-Romagna che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, alle intese interistituzionali, all'accordo del 2019 e alla circolare ministeriale del 2019. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva determinazione regionale adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024, l'aggiornamento della quota di ripiano individuale e la nota regionale di comunicazione. Il ricorso era fondato su sette motivi, diretti sia contro vizi propri degli atti impugnati sia contro la ritenuta illegittimità della normativa primaria disciplinante il meccanismo del payback nel settore dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio l'impresa ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, versando il 25 per cento dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere secondo la specifica procedura prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, poiché la Regione Emilia-Romagna non aveva depositato la documentazione attestante il versamento e gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma. Tuttavia, ha ritenuto che quanto dedotto e prodotto dall'impresa fosse sufficiente a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito e, conseguentemente, del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulle censure dedotte. Il pagamento della quota ridotta aveva infatti estinto l'obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 e precluso ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tale obbligo. Il Tribunale ha distinto tale effetto dall'originaria pretesa di annullamento degli atti, rilevando che la definizione normativa consentiva di ottenere un diverso bene della vita, consistente nell'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, anziché l'eliminazione degli atti dal mondo giuridico senza pagamento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»

    Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende per le annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. In assenza della documentazione regionale prevista dalla norma, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il pagamento abbia fatto venir meno l'interesse alla decisione.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali recanti l'individuazione delle aziende e delle quote di ripiano.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni relative agli obblighi delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative alla medesima obbligazione, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso originariamente diretto all'annullamento degli atti presupposti, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale presuppone l'adempimento degli specifici oneri documentali e procedurali stabiliti dalla stessa disciplina; se tali presupposti formali non risultano integrati, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando l'effetto sostanziale estintivo dell'obbligazione risulti adeguatamente dimostrato.
  • L'adesione a un meccanismo normativo di definizione agevolata può determinare l'improcedibilità del ricorso anche quando il bene ottenuto dal ricorrente sia diverso da quello originariamente perseguito: è sufficiente che l'adesione e l'adempimento eliminino l'interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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