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Sentenza

Sentenza n. 10969/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/03/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi al profilo “ispettore amministrativo giuridico” (84 unità) - codice B.9 sedi del Sud Italia (18 unità), del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non include il nominativo dei ricorrenti; - della posizione personale dei ricorrenti comunicata dall’Amministrazione, con aggiornamento sul sito INPA del 19/03/2026, all’interno della loro Area riservata, da cui si evince un punteggio complessivo non “idoneo” per rientrare nel limite del 20% “dei posti messi a concorso” previsti dall’art.35 c.5 ter del D.lgs. n.165/2001; - delle comunicazioni pubblicate sul sito INPA da parte dell’Amministrazione di cui agli aggiornamenti: 1) del 20/03/2026 per l’espletamento di una prova orale suppletiva dopo la pubblicazione della graduatoria; 2) del 9/12/25 per la comunicazione dell’esito delle prove scritte asincrone; 3) del 3/11/25 per la sostituzione della Presidente di Commissione; 3) del 27/11/2024 dell’esito della prova scritta (e la sua rettifica del 10/01/25); - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) -profilo “ispettore amministrativo giuridico” (84unità) -codice B.9 sedi del Sud Italia(18 unità), laddove prevede all’art.11 c.1 e c.5 la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art.35 c.5 ter del Decreto legislativo n.165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF, laddove lesiva nei confronti dei ricorrenti; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025(come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva nei confronti dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202605674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e elenco degli idonei non vincitori del concorso per ispettore amministrativo giuridico, formati applicando il limite del 20% previsto dalla disciplina della c.d. taglia idonei

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, pur avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia di idoneità, non sono stati inclusi nella graduatoria degli idonei non vincitori per effetto dell'applicazione del limite del 20% previsto dall'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001. Con il primo motivo hanno sostenuto che il profilo di ispettore amministrativo giuridico, comportando lo svolgimento di funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, rientrasse tra le categorie escluse dalla disciplina. Con il secondo motivo hanno dedotto l'inapplicabilità del limite, richiamando l'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, che sospendeva temporaneamente la taglia idonei per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e per i concorsi banditi nel 2025. Hanno valorizzato la riapertura dei termini nel 2024 e la riadozione del bando nel 2025 in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato. In via subordinata hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 per asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990, nonché dei principi di affidamento, buon andamento e par condicio, sostenendo che l'amministrazione avrebbe ritardato colpevolmente la conclusione del concorso, così facendo applicare la disciplina sopravvenuta sfavorevole.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso, richiamando precedenti conformi della stessa Sezione. Ha escluso che lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria comporti l'appartenenza alle categorie soggettive esentate dalla taglia idonei ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 165/2001: tale funzione ha natura funzionale e non modifica lo status o l'ordinamento di appartenenza del dipendente. Ha ritenuto irrilevante la riapertura dei termini nel 2024, poiché l'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 riguarda tassativamente i concorsi banditi nel 2025 e le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025. La riadozione del bando nel 2025, disposta in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, ha avuto natura meramente convalidante e non innovativa: essa ha colmato il deficit motivazionale senza costituire una nuova indizione, sicché resta decisiva la data del bando modificato pubblicato il 26 marzo 2024. Il TAR ha inoltre ritenuto non praticabile un'interpretazione estensiva o analogica della deroga temporanea. Ha escluso la rilevanza della questione di costituzionalità, ritenendo non manifestamente irragionevole la scelta legislativa di delimitare temporalmente la sospensione della taglia idonei, nel quadro del rafforzamento della capacità assunzionale e della preferenza legislativa per il concorso quale strumento ordinario di reclutamento. Ha infine respinto la censura sul ritardo procedimentale: non esiste una durata massima generale e perentoria delle procedure concorsuali e, nel caso concreto, l'allungamento dell'iter è dipeso dai ricorsi e dalle pronunce giurisdizionali sul bando, non da inerzia dell'amministrazione; mancava inoltre un affidamento giuridicamente tutelabile sulla conclusione della procedura entro una determinata data. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    20% dei posti messi a concorso

    La disposizione introduce il limite numerico degli idonei non vincitori, applicabile al profilo concorsuale in esame, non essendo sufficiente lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria a ricondurre il personale tra le categorie escluse.

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia

    Le categorie sottratte alla disciplina sono individuate in ragione dello specifico ordinamento di appartenenza; la qualifica funzionale di ufficiale di polizia giudiziaria non determina l'inclusione nella deroga.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025

    il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    La sospensione della taglia idonei opera nei soli casi espressamente indicati dalla norma, riferiti alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e ai concorsi banditi nel 2025; la deroga non è estensibile ai concorsi banditi nel 2024.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Il principio generale dell'azione amministrativa non impone, in assenza di una specifica previsione, una durata massima perentoria delle procedure concorsuali.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    La disciplina dei termini procedimentali non consente di considerare illegittima la durata della procedura concorsuale in assenza di un termine massimo specifico e di un ritardo imputabile all'amministrazione.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    La delimitazione temporale della deroga alla taglia idonei non è manifestamente irragionevole né lesiva dell'uguaglianza e del buon andamento, essendo sorretta da una ratio oggettiva e coerente.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR può definire il giudizio nel merito con sentenza semplificata in sede cautelare, verificati i presupposti temporali, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • artt. 74 e 88 c.p.a.

    Il giudice può motivare mediante richiamo a precedenti conformi della medesima Sezione, quando le questioni siano identiche.

Massime di principio

  • La deroga alla limitazione degli idonei non vincitori prevista per determinate categorie di personale pubblico deve essere riferita allo specifico ordinamento di appartenenza indicato dalla legge; il mero esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ha natura funzionale e non modifica lo status giuridico del dipendente né consente di beneficiare della deroga.
  • Una disposizione temporanea e derogatoria che sospende la c.d. taglia idonei per i concorsi banditi in un determinato anno e per le graduatorie approvate in determinati anni è di stretta interpretazione e non può essere estesa, in via analogica o a fortiori, a procedure bandite in anni diversi.
  • La riapertura dei termini di un concorso non equivale a una nuova indizione ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile, salvo che l'intervento abbia natura sostanzialmente innovativa.
  • La riadozione di un bando disposta in esecuzione di una sentenza amministrativa per colmare un deficit motivazionale, senza modificare l'indizione della procedura, ha natura meramente convalidante e non determina una nuova procedura concorsuale né modifica la data rilevante per il regime normativo applicabile.
  • In assenza di una specifica previsione normativa che stabilisca un termine massimo perentorio, la durata di una procedura concorsuale deve essere valutata in relazione alle concrete circostanze del caso; l'allungamento dovuto a contenziosi e pronunce giurisdizionali non integra, di per sé, inerzia illegittima dell'amministrazione né fonda un affidamento tutelabile sulla conclusione entro una determinata data.
  • La scelta legislativa di circoscrivere temporalmente una deroga alla disciplina ordinaria degli idonei non vincitori non viola gli artt. 3 e 97 Cost. se è sorretta da una ratio oggettiva e coerente con finalità di rafforzamento della capacità amministrativa e di rinnovamento del reclutamento pubblico.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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