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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31829/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile per detenzione di cocaina (zaino contenente 1.514 dosi) rinvenuta all'interno di un veicolo asseritamente nella sua disponibilità. La difesa ha articolato tre motivi principali: (1) violazione e contraddittorietà nella valutazione della prova basata sulle dichiarazioni eteroaccusatorie del teste GIUNGI, proprietario del veicolo, il quale aveva interesse a sollevarsi da responsabilità e in alcune occasioni avrebbe utilizzato l'auto anche dopo l'asserita cessione; (2) insufficiente riscontro alle dichiarazioni del GIUNGI e mancata verifica dell'effettiva intestazione/uso delle utenze telefoniche richiamate, dunque assenza di elementi che ricondurrebero lo SPIRITO al veicolo; (3) richiesta di riesame della attendibilità del teste e della logica della motivazione della Corte d'Appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi motivi manifestamente infondati e generici, privi di critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata e proponendo una mera alternativa ricostruzione dei fatti non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'Appello sulla coerenza e attendibilità delle dichiarazioni del GIUNGI, valorizzate anche dal riscontro indiretto costituito dalla chiamata telefonica al ricorrente (durante la quale lo SPIRITO riconosceva di essere possessore del veicolo, detentore delle chiavi e si dichiarava indisponibile a recarsi sul posto). Ha inoltre ritenuto decisivo il riscontro delle ammissioni dello SPIRITO ai sensi dell'art.192, comma 3, c.p.p., che hanno confermato il collegamento del veicolo allo SPIRITO indipendentemente dalle sole dichiarazioni del GIUNGI. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese da persona indagata sono state assunte con le garanzie previste dall'art.64 e, pertanto, ritenute utilizzabili. La Corte ha considerato tali dichiarazioni attendibili quando corroborate da riscontri esterni (es. colloquio telefonico e ammissioni dell'imputato).

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata come titolo di rafforzamento probatorio: le ammissioni dell'imputato hanno fornito un riscontro indiretto che ha confermato il collegamento tra il veicolo (contenente lo stupefacente) e lo SPIRITO, rendendo superfluo l'accertamento esclusivo mediante le sole dichiarazioni del GIUNGI.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e per la comminazione della sanzione pecuniaria (somma dovuta alla cassa delle ammende) in assenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000 (richiamata)

    Richiamata a corollario dell'art.616 c.p.p. in tema di onere della sanzione pecuniaria: la Cassazione ha ritenuto non ricorrere la fattispecie di negligente determinazione della causa di inammissibilità che escluderebbe la sanzione.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Precedente richiamato sul principio per cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare la prova e le ricostruzioni alternative dei fatti, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da terzi indagati possono essere ritenute utili e utilizzabili se sono state rese con le garanzie di legge (art.64 c.p.p.) e trovano riscontri, anche indiretti, in elementi concreti acquisiti alle indagini.
  • Una chiamata telefonica dal teste all'indagato, e la conseguente ammissione di possesso del veicolo e delle chiavi da parte dell'indagato, costituiscono riscontro significativo e rafforzano l'attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie.
  • La Corte di Cassazione ha poteri di controllo limitati: non riesamina i fatti e le valutazioni della prova se la motivazione di merito è lineare, coerente e non manifesta- mente illogica; censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili.
  • Se le ammissioni dell'imputato confermano i fatti denunciati da terzi, il giudice può ritenere integrato il nesso di responsabilità anche in assenza di ulteriori verifiche formali (es. intestazione della utenza telefonica), purché il quadro probatorio complessivo sia coerente.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o generico, la cassazione può dichiararlo inammissibile e irrogare sanzioni per le spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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