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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31989/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base/optante per il regime di trasparenza, con imputazione ai soci dei maggiori redditi accertati e recuperi anche ai fini IRES, IVA e IRAP. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR, invece, aveva accolto l'appello ritenendo che la disciplina della trasparenza fiscale avesse consentito l'imputazione ai soci anche di IRAP e IVA e non soltanto delle imposte sui redditi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse trascurato che l'avviso imputava per trasparenza ai soci solo il reddito d'impresa e non IRAP/IVA; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 TUIR per avere erroneamente identificato l'oggetto dell'imputazione per trasparenza nelle imposte indirette anziché nelle imposte sui redditi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi. Ha osservato che la sentenza impugnata era basata sull'erroneo presupposto che l'avviso avesse imputato ai soci IRAP e IVA; dalla lettura dell'avviso risultava invece che l'accertamento riguardava anche IRAP e IVA, ma l'imputazione per trasparenza ai soci aveva ad oggetto solo le maggiori imposte dirette derivanti dalla rideterminazione del maggior reddito. Per questo la CTR è incorsa sia in omesso esame di un fatto decisivo sia in violazione di legge. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    la disciplina della trasparenza fiscale comporta l'imputazione ai soci delle sole imposte sul reddito riferite al maggior reddito accertato, non anche di IVA e IRAP

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    art. 360 nr 1 comma 5 cpc

    il vizio di legittimità è integrato dall'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 comma 10 nr. 3 cpc

    la errata applicazione della disciplina della trasparenza fiscale integra violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    art. 380 bis cod. proc. civ.

    è stata trattata con il procedimento camerale non partecipato previsto dalla norma

Massime di principio

  • Nel regime di trasparenza fiscale, l'imputazione ai soci riguarda il reddito d'impresa e le correlate imposte dirette, non le imposte indirette o diverse dal reddito, salvo specifica base normativa.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una erronea lettura dell'atto impositivo, la sentenza è censurabile per omesso esame del fatto decisivo risultante dagli atti e per violazione della norma sostanziale applicata.
  • In cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste se il giudice trascura un dato documentale decisivo, oggetto di discussione tra le parti, idoneo a ribaltare l'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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