Cassazione Penale, Sentenza n. 20676/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la pronuncia adottata in sede di rinvio lamentando un vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.). Si è censurata, per contraddittorietà e illogicità, l'esclusione dell'aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma 1, n. 2 c.p.) in relazione ai delitti di ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina, mentre la stessa aggravante era stata ritenuta sussistente per i reati di porto illegale di arma e di esplosione pericolosa di colpi in luogo abitato; il ricorrente ha sostenuto che mancasse un compendio probatorio idoneo a provare che l'arma fosse stata effettivamente portata dal luogo della detenzione al luogo dell'evento con la finalità di cagionare la morte della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse, in larga parte, un sindacato 'in fatto' sull'apprezzamento probatorio sottratto al giudice del merito e, pertanto, non rimettibile a legittimità. La Corte ha valutato congrua e logica la motivazione resa dalla Corte d'assise d'appello in sede di rinvio: ha escluso il nesso teleologico per i reati di detenzione e ricettazione perché il materiale probatorio non dimostrava che l'arma fosse stata acquisita/detenuta con la specifica finalità omicidiaria (avendo alternative spiegazioni plausibili come la sostituzione di un'arma sequestrata o la consueta detenzione per uso illecito), mentre ha ritenuto sussistente il nesso teleologico per il porto illegale e per l'esplosione in luogo abitato perché l'imputato, con l'arma addosso, si era recato dal luogo dove era detenuta fino al luogo dell'evento e aveva esploso colpi vicino all'abitazione della vittima. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 2 c.p.
Aggravante del nesso teleologico: la Corte ha valutato se la detenzione, la ricettazione o il porto dell'arma siano stati posti in essere con la finalità di agevolare la commissione dell'omicidio. Ha ritenuto l'aggravante non provata per detenzione/ricettazione, ma provata per il porto e per l'esplosione in luogo abitato, sulla base del percorso e dell'uso dell'arma.
art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma della legge sulle armi relativa alla detenzione/porto illecito. La Corte ha distinto tra detenzione/ricettazione (per cui la finalità omicidiaria non è risultata provata) e porto nel luogo dell'evento (per cui la presenza dell'arma al momento dell'azione è stata considerata funzionale alla commissione del reato).
art. 703 c.p.
Contravvenzione per esplosione di colpi in luogo abitato: la Corte ha ritenuto integrato il reato perché l'imputato aveva esploso colpi nel tratto di strada prossimo all'ingresso dell'abitazione della vittima, circostanza utilizzata anche per argomentare il nesso teleologico rispetto all'omicidio.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione basato su vizio di motivazione. La Corte ha osservato che la censura proponeva in realtà una rivalutazione dei fatti e delle prove (sindacato in fatto), oltre la sua giurisdizione, motivo per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il nesso teleologico (art. 61, n.2 c.p.) richiede prova che la detenzione o il porto dell'arma siano stati compiuti con la finalità di commettere il reato principale: non basta la semplice disponibilità dell'arma, occorre dimostrare il collegamento intenzionale tra possesso/porto e scopo criminoso.
- La distinzione tra detenzione/ricettazione e porto è rilevante: la detenzione può avere spiegazioni alternative (accumulazione, sostituzione, uso illecito generico) mentre il porto dell'arma nel luogo dell'evento e l'utilizzo (es. esplosione di colpi vicino all'abitazione) rafforzano l'elemento teleologico.
- In sede di Cassazione non è ammissibile un sindacato di merito che implichi una rivalutazione globale delle prove: i vizi denunciabili sono limiti di motivazione formale o legittimità giuridica, non semplici dissensi sulla valutazione probatoria operata dal giudice del merito.
- Quando la Corte di legittimità ha annullato con rinvio per carenza motivazionale, il giudice di rinvio deve colmare la lacuna esplicitando le ragioni della valutazione probatoria; se lo fa con motivazione congrua, la Cassazione dichiarerà inammissibile il ricorso che ripropone mere questioni di fatto.
- Per valutare la sussistenza dell'aggravante teleologica è decisivo il quadro fattuale: itinerario dell'imputato, presenza dell'arma addosso al momento dell'accesso nel luogo del fatto, atti preparatori o esplosione di colpi che collegano utilmente l'arma all'evento omicidiario.
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