Sentenza del 07/02/2018 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Motivazione - mero richiamo a sentenza - insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’insufficienza della motivazione dell’atto tributario, fondato sul mero richiamo a una sentenza del giudice di primo grado. Anche se la sentenza era conosciuta dal contribuente, il semplice rinvio non consentiva di individuare con precisione la pretesa fiscale in tutte le sue componenti, inclusi l’importo del tributo richiesto e gli elementi matematici utilizzati per determinarlo. Ne risultava compromessa la possibilità di verificare la correttezza del calcolo e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
La sentenza ha ritenuto insufficiente la motivazione dell’atto impositivo. Il mero richiamo a una precedente pronuncia non soddisfa l’obbligo motivazionale quando non espone, o non rende concretamente conoscibili, la determinazione del tributo dovuto e i criteri matematici posti alla base della quantificazione. L’atto deve quindi contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile e verificabile la pretesa tributaria. L’orientamento è conforme a Cass. civ., Sez. 5, n. 24220 del 29 novembre 2016 e all’ordinanza n. 27850 del 2017.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti di imposizione tributaria
La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere integralmente la pretesa fiscale, compresi il tributo richiesto, i criteri di quantificazione e gli elementi matematici utilizzati per il calcolo.
Cass. civ., Sez. 5, n. 24220 del 29 novembre 2016
La giurisprudenza considera insufficiente il mero rinvio a un altro atto o provvedimento quando tale rinvio non permette di individuare in modo completo e verificabile la pretesa tributaria.
Cass. civ., ordinanza n. 27850 del 2017
Conferma l’esigenza che l’atto impositivo esponga elementi sufficienti a consentire al contribuente il controllo della correttezza della quantificazione e la predisposizione della difesa.
Massime di principio
- Un atto tributario non può limitarsi a richiamare una sentenza o un altro documento, anche se il contribuente ne ha conoscenza: deve rendere autonomamente comprensibile la pretesa fiscale.
- La motivazione deve indicare non solo la ragione giuridica della richiesta, ma anche l’importo dovuto, i dati utilizzati e i passaggi matematici della quantificazione.
- Il contribuente deve poter ricostruire il calcolo dell’Amministrazione e verificarne la correttezza senza dover compiere ricerche o ricostruzioni non agevoli su documenti esterni.
- In situazioni analoghe, l’assenza o l’incompletezza degli elementi essenziali della quantificazione può determinare l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione, con conseguente possibilità di contestarlo.
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