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Sentenza

Sentenza del 19/02/2019 n. 806 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Ricavi risultanti da certificazione del sostituto d'imposta non dichiarati. Contraddittorio preventivo. Non necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il recupero a tassazione di ricavi risultanti dalla certificazione dei redditi corrisposti dal sostituto d'imposta, ma non dichiarati. Contestava inoltre la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di chiarire preventivamente l'eventuale erroneità dei dati certificati.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. I dati risultanti dalla certificazione del sostituto d'imposta sono considerati attendibili sino a prova contraria; il contribuente che ne deduce l'erroneità deve dimostrarla in modo concreto e idoneo a evidenziare l'inesattezza delle informazioni certificate. L'accertamento fondato su tali dati, avente natura parziale ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, non richiede di regola un preventivo contraddittorio. L'obbligo di contraddittorio preventivo resta invece applicabile nei casi riguardanti tributi armonizzati, secondo i principi delle Sezioni Unite della Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento parziale sulla base di dati e informazioni risultanti, tra l'altro, dalle certificazioni dei sostituti d'imposta. La natura parziale dell'accertamento non impone, in via generale, un contraddittorio preventivo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015

    Ha affermato l'obbligo del contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati, estendendolo anche agli accertamenti relativi ad altre imposte quando il presupposto impositivo sia il medesimo.

Massime di principio

  • La certificazione del sostituto d'imposta costituisce un elemento probatorio particolarmente rilevante e, in linea generale, i dati in essa contenuti si presumono attendibili fino a prova contraria.
  • Chi contesta l'importo certificato deve fornire documentazione o argomentazioni specifiche che dimostrino l'errore, l'inesistenza del reddito, la duplicazione del dato o la sua diversa imputazione fiscale; una contestazione generica non è sufficiente.
  • Un accertamento parziale fondato su dati già disponibili all'Amministrazione, come quelli risultanti dalle certificazioni fiscali, non richiede normalmente un contraddittorio preventivo.
  • Il contraddittorio preventivo può però essere necessario per i tributi armonizzati e, secondo i principi della Cassazione, anche per imposte collegate allo stesso presupposto impositivo.
  • In una situazione analoga è opportuno distinguere due piani: da un lato, la prova dell'erroneità dei dati certificati; dall'altro, l'eventuale obbligo dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio. La mancanza del contraddittorio non sostituisce la necessità di dimostrare concretamente l'errore del dato fiscale.

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