Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27896/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione, da parte del giudice delegato e poi dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., del compenso spettante a un avvocato per l'attività difensiva svolta nell'interesse di una procedura fallimentare in un giudizio di cognizione definito con sentenza. Il professionista contestava che gli fossero stati riconosciuti importi inferiori a quelli richiesti sia a titolo di onorari sia a titolo di diritti di procuratore. In particolare, sosteneva che il giudice avesse illegittimamente ridotto gli onorari, valorizzando in modo improprio l'esito negativo del giudizio e la liquidazione delle spese disposta nella sentenza di merito, e che avesse altresì rideterminato in modo non adeguatamente motivato i diritti di procuratore, senza confutare analiticamente le singole voci della nota spese depositata. Inoltre chiedeva la condanna solidale della procedura e dell'assuntore del concordato al pagamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo legittima la conferma della liquidazione degli onorari: la determinazione del compenso dell'avvocato va fatta secondo i criteri della natura e valore della controversia, dell'importanza e numero delle questioni trattate, dell'opera concretamente prestata e dell'esito del giudizio; nel caso concreto il ricorrente non aveva denunciato l'omesso esame di fatti decisivi, ma proponeva una diversa valutazione del merito dell'attività difensiva, non consentita in sede di legittimità. È stato invece accolto il terzo motivo, perché, una volta depositata una specifica nota spese, il giudice non può liquidare globalmente i diritti di procuratore in misura inferiore a quella esposta senza motivare in modo analitico quali attività siano state ritenute duplicate o non dovute e perché; nel caso concreto la motivazione del decreto non era sufficientemente specifica. È stata anche dichiarata inammissibile la domanda di condanna solidale della curatela e dell'assuntore del concordato al pagamento del credito, perché estranea al procedimento di liquidazione del compenso ed inoltre proposta per la prima volta in cassazione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Marsala in diversa composizione per la nuova decisione sulla misura dei diritti di procuratore e per le spese del giudizio di legittimità nel rapporto con la curatela; le spese tra ricorrente e assuntore del concordato sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 25, primo comma, n. 7, l.fall.

    testo anteriore alla sostituzione ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006

    attribuisce al giudice delegato il potere di liquidare il compenso del difensore della procedura, sentito il curatore.

  • art. 26, primo comma, l.fall.

    testo anteriore alla sostituzione ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006

    contro il decreto di liquidazione del compenso è ammesso reclamo al tribunale da parte dei soggetti indicati, incluso chiunque vi abbia interesse.

  • art. 2 d.m. n. 127 del 2004

    richiamato per ribadire che la liquidazione degli onorari deve avvenire secondo la tariffa forense applicabile e che non vi è violazione se il giudice motivatamente conferma importi minimi o coerenti con l'attività svolta.

  • art. 5 d.m. n. 127 del 2004

    indica i criteri di determinazione degli onorari: natura e valore della causa, importanza e numero delle questioni, opera concretamente prestata ed esito del giudizio.

  • art. 61 r.d.l. n. 1578 del 1933

    richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che vi sia violazione della norma per avere il giudice considerato elementi estranei alla liquidazione del compenso.

  • legge n. 794 del 1942

    disciplina gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore per prestazioni giudiziali civili; si applica ratione temporis alla prestazione considerata.

  • art. 3 legge n. 794 del 1942

    concorre a fondare i criteri di determinazione del compenso dell'avvocato.

  • art. 5 legge n. 794 del 1942

    concorre a fondare i criteri di determinazione del compenso dell'avvocato.

  • art. 24 legge n. 794 del 1942

    sancisce l'inderogabilità dei minimi tariffari per onorari e diritti; se agli atti è presente una nota spese specifica, il giudice deve motivare analiticamente le riduzioni operate.

  • art. 4, primo comma, d.m. n. 127 del 2004

    conferma l'inderogabilità dei minimi tariffari e la necessità di rispettare le voci di tariffa applicabili.

  • Tabella B allegata al d.m. n. 127 del 2004

    costituisce il parametro per la liquidazione delle singole voci dei diritti di procuratore.

Massime di principio

  • La liquidazione del compenso dell'avvocato per attività giudiziale svolta in una procedura concorsuale deve essere compiuta secondo i criteri tariffari vigenti ratione temporis, valorizzando natura e valore della controversia, numero e importanza delle questioni trattate, attività concretamente svolta ed esito del giudizio.
  • Il giudice può confermare importi non superiori ai minimi tariffari quando la motivazione dia conto dell'effettiva modestia o linearità dell'attività difensiva; non è consentito in cassazione sostituire a tale valutazione una diversa lettura del merito dell'opera professionale.
  • La statuizione sulle spese del giudizio in cui l'avvocato ha prestato l'opera è autonoma rispetto alla successiva liquidazione del credito professionale verso il cliente e non vincola automaticamente il giudice della liquidazione del compenso.
  • Quando agli atti vi è una specifica nota spese, il giudice non può procedere a una riduzione globale e indifferenziata dei diritti di procuratore o degli onorari, ma deve indicare in modo analitico quali voci siano state eliminate o ridotte e per quali ragioni, così da consentire il controllo di legittimità.
  • Nel procedimento di liquidazione del compenso del difensore della procedura fallimentare, il contraddittorio necessario va instaurato nei confronti del curatore; la partecipazione di altri soggetti potenzialmente interessati può avere solo funzione di litis denuntiatio e non trasforma il procedimento in una controversia anche nei loro confronti.
  • La domanda di condanna al pagamento del credito professionale è estranea al procedimento di determinazione del compenso e, se proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.