Cassazione Civile, Ordinanza n. 27896/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione, da parte del giudice delegato e poi dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., del compenso spettante a un avvocato per l'attività difensiva svolta nell'interesse di una procedura fallimentare in un giudizio di cognizione definito con sentenza. Il professionista contestava che gli fossero stati riconosciuti importi inferiori a quelli richiesti sia a titolo di onorari sia a titolo di diritti di procuratore. In particolare, sosteneva che il giudice avesse illegittimamente ridotto gli onorari, valorizzando in modo improprio l'esito negativo del giudizio e la liquidazione delle spese disposta nella sentenza di merito, e che avesse altresì rideterminato in modo non adeguatamente motivato i diritti di procuratore, senza confutare analiticamente le singole voci della nota spese depositata. Inoltre chiedeva la condanna solidale della procedura e dell'assuntore del concordato al pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo legittima la conferma della liquidazione degli onorari: la determinazione del compenso dell'avvocato va fatta secondo i criteri della natura e valore della controversia, dell'importanza e numero delle questioni trattate, dell'opera concretamente prestata e dell'esito del giudizio; nel caso concreto il ricorrente non aveva denunciato l'omesso esame di fatti decisivi, ma proponeva una diversa valutazione del merito dell'attività difensiva, non consentita in sede di legittimità. È stato invece accolto il terzo motivo, perché, una volta depositata una specifica nota spese, il giudice non può liquidare globalmente i diritti di procuratore in misura inferiore a quella esposta senza motivare in modo analitico quali attività siano state ritenute duplicate o non dovute e perché; nel caso concreto la motivazione del decreto non era sufficientemente specifica. È stata anche dichiarata inammissibile la domanda di condanna solidale della curatela e dell'assuntore del concordato al pagamento del credito, perché estranea al procedimento di liquidazione del compenso ed inoltre proposta per la prima volta in cassazione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Marsala in diversa composizione per la nuova decisione sulla misura dei diritti di procuratore e per le spese del giudizio di legittimità nel rapporto con la curatela; le spese tra ricorrente e assuntore del concordato sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 25, primo comma, n. 7, l.fall.
testo anteriore alla sostituzione ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006
attribuisce al giudice delegato il potere di liquidare il compenso del difensore della procedura, sentito il curatore.
testo anteriore alla sostituzione ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006
contro il decreto di liquidazione del compenso è ammesso reclamo al tribunale da parte dei soggetti indicati, incluso chiunque vi abbia interesse.
richiamato per ribadire che la liquidazione degli onorari deve avvenire secondo la tariffa forense applicabile e che non vi è violazione se il giudice motivatamente conferma importi minimi o coerenti con l'attività svolta.
indica i criteri di determinazione degli onorari: natura e valore della causa, importanza e numero delle questioni, opera concretamente prestata ed esito del giudizio.
art. 61 r.d.l. n. 1578 del 1933
richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che vi sia violazione della norma per avere il giudice considerato elementi estranei alla liquidazione del compenso.
disciplina gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore per prestazioni giudiziali civili; si applica ratione temporis alla prestazione considerata.
concorre a fondare i criteri di determinazione del compenso dell'avvocato.
concorre a fondare i criteri di determinazione del compenso dell'avvocato.
sancisce l'inderogabilità dei minimi tariffari per onorari e diritti; se agli atti è presente una nota spese specifica, il giudice deve motivare analiticamente le riduzioni operate.
art. 4, primo comma, d.m. n. 127 del 2004
conferma l'inderogabilità dei minimi tariffari e la necessità di rispettare le voci di tariffa applicabili.
Tabella B allegata al d.m. n. 127 del 2004
costituisce il parametro per la liquidazione delle singole voci dei diritti di procuratore.
Massime di principio
- La liquidazione del compenso dell'avvocato per attività giudiziale svolta in una procedura concorsuale deve essere compiuta secondo i criteri tariffari vigenti ratione temporis, valorizzando natura e valore della controversia, numero e importanza delle questioni trattate, attività concretamente svolta ed esito del giudizio.
- Il giudice può confermare importi non superiori ai minimi tariffari quando la motivazione dia conto dell'effettiva modestia o linearità dell'attività difensiva; non è consentito in cassazione sostituire a tale valutazione una diversa lettura del merito dell'opera professionale.
- La statuizione sulle spese del giudizio in cui l'avvocato ha prestato l'opera è autonoma rispetto alla successiva liquidazione del credito professionale verso il cliente e non vincola automaticamente il giudice della liquidazione del compenso.
- Quando agli atti vi è una specifica nota spese, il giudice non può procedere a una riduzione globale e indifferenziata dei diritti di procuratore o degli onorari, ma deve indicare in modo analitico quali voci siano state eliminate o ridotte e per quali ragioni, così da consentire il controllo di legittimità.
- Nel procedimento di liquidazione del compenso del difensore della procedura fallimentare, il contraddittorio necessario va instaurato nei confronti del curatore; la partecipazione di altri soggetti potenzialmente interessati può avere solo funzione di litis denuntiatio e non trasforma il procedimento in una controversia anche nei loro confronti.
- La domanda di condanna al pagamento del credito professionale è estranea al procedimento di determinazione del compenso e, se proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile.
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