Cassazione Penale, Sentenza n. 34974/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 30 gennaio 2026, il Tribunale di Palermo, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava all’imputato la pena di dieci mesi di reclusione per i reati commessi il 25 novembre 2021 a Monreale, consistenti nell’avere, secondo l’accusa, investito un pedone mentre guidava senza patente e nell’essersi poi allontanato senza fermarsi né prestare assistenza al ferito. La sentenza disponeva anche la sospensione della patente per due anni. L’imputato ricorreva deducendo violazione di legge: la sanzione accessoria non sarebbe applicabile poiché, come indicato nell’imputazione, egli non aveva mai conseguito la patente. Il pubblico ministero chiedeva l’inammissibilità per carenza d’interesse. La Corte ha riconosciuto che la censura sarebbe astrattamente fondata, ma ha rilevato che il ricorso non allegava né documentava che l’imputato fosse titolare di patente al momento della decisione o che la sospensione gli producesse un pregiudizio concreto e attuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse concreto e attuale. Pur essendo in astratto non applicabile la sospensione della patente a chi abbia commesso il fatto senza aver mai conseguito il titolo, l’impugnazione deve prospettare una situazione pratica più favorevole conseguibile con l’annullamento della statuizione. Nel ricorso non risultava che l’imputato avesse successivamente conseguito la patente; l’eventuale pregiudizio era quindi soltanto ipotetico. La Corte ha inoltre osservato che, se l’imputato conseguirà la patente in futuro, la condanna non gli precluderà il diritto di ottenerla per un periodo pari alla durata della sanzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discende per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita.
La sospensione della patente non è applicabile a chi abbia commesso l’illecito conducendo un veicolo senza avere mai conseguito la patente.
art. 590 c.p.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discende per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita.
La statuizione applica il principio per cui la sospensione della patente non può colpire chi non abbia mai conseguito il titolo; il testo non espone ulteriori interpretazioni specifiche dell’art. 590 c.p.
art. 444 c.p.p.
Dall’atto di ricorso, infatti, non risulta che Cassarà sia oggi titolare di patente di guida, sicché il pregiudizio che la statuizione impugnata avrebbe arrecato al ricorrente, pur potenzialmente sussistente, non è stato dedotto come attuale e concreto.
La sentenza impugnata era stata pronunciata su richiesta concorde delle parti; la decisione di cassazione non attribuisce all’art. 444 c.p.p. una specifica interpretazione ulteriore.
art. 568, comma 4, c.p.p.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che una impugnazione sia ammissibile ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. soltanto se la parte che la propone vi ha interesse.
L’impugnazione è ammissibile soltanto se proposta da una parte titolare di un interesse concreto e attuale.
Massime di principio
- La sospensione amministrativa della patente prevista quale conseguenza di illeciti commessi violando le norme sulla circolazione stradale non può essere applicata a chi abbia commesso il fatto senza avere mai conseguito la patente.
- L’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale e va valutato in base alla prospettazione contenuta nell’impugnazione, verificando se l’eliminazione del provvedimento possa determinare per l’impugnante una situazione pratica più favorevole.
- Quando si contesta la sospensione della patente disposta nei confronti di chi non l’aveva conseguita, la mera possibilità di conseguire il titolo in futuro non dimostra, da sola, un interesse attuale e concreto se il ricorrente non allega circostanze che rendano attuale il pregiudizio.
- La sospensione della patente irrogata a chi non ne era titolare non preclude, in caso di successivo conseguimento, il diritto di ottenere il titolo per un periodo corrispondente alla durata della sanzione.
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