Cassazione Penale, Sentenza n. 19139/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza che aveva confermato la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. L'imputato deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione: l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari sarebbe stato di "lieve entità" e giustificato dall'urgenza di procurare la Tachipirina per il figlio di due anni e mezzo; inoltre contestava la valutazione dei precedenti violazioni come rilevanti per l'aggravamento della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata corretta e non manifestamente illogica: l'allontanamento dell'imputato non è stato creduto come motivato da un bisogno urgente e, considerati precedenti analoghi di inosservanza delle prescrizioni (uscite dal domicilio e contatti con pregiudicati), la condotta non può essere qualificata di "lieve entità". Pertanto la sostituzione della misura con la custodia in carcere è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Inoltre è stata disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Norma che disciplina l'appello in sede di riesame; richiamata per inquadrare il procedimento di conferma della misura cautelare.
artt. 610 e 611 c.p.p.
Richiamate in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e all'assenza di richiesta di trattazione orale; la Corte ha ritenuto regolare il rito adottato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di cassazione invocato dal ricorrente: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile.
artt. 273, 274, 275, 276, comma 1-ter c.p.p.
Norme citate dal ricorrente (legate alle regole di motivazione e forme procedurali): la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata e conforme ai requisiti di legge, escludendo le doglianze del ricorrente.
art. 385 c.p.
Norma penale richiamata dal ricorrente tra le violazioni dedotte; dalla motivazione della Corte non emerge alcuna violazione applicativa riconosciuta, per cui la censura è stata respinta.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali nel grado di giudizio in cui il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
Norma che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione.
Massime di principio
- Un allontanamento dagli arresti domiciliari può essere valutato come "di lieve entità" solo se la necessità è effettivamente urgente, la durata e le modalità sono minimali, la condotta è isolata e credibile, e non emergono contatti con soggetti pregiudicati o precedenti analoghi.
- La credibilità della giustificazione fornita dall'imputato è cruciale: documentazione immediata, dichiarazioni di testimoni indipendenti e congruità temporale fanno la differenza nel convincere il giudice della genuinità dell'urgenza.
- Precedenti violazioni delle prescrizioni (anche se avvenute tempo prima) rilevano nel valutare la "pervicacia" dell'inosservanza: ripetizione di condotte analoghe indebolisce la tesi della lieve entità e favorisce l'aggravamento della misura.
- Se il giudice ritiene che l'allontanamento non sia di lieve entità, la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere è obbligatoria; in tale ipotesi il giudice non è tenuto a valutare preventivamente misure alternative come il controllo elettronico.
- In sede di cassazione le valutazioni di fatto e di credibilità sorrette da motivazione adeguata e priva di manifesta illogicità sono difficilmente sindacabili: per avere successo occorre far emergere vizi formali o palesi errori logici nella motivazione.
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