Cassazione Civile, Ordinanza n. 05620/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina da una convenzione urbanistica stipulata tra un Comune e i lottizzanti per l’attuazione di un piano di lottizzazione, con obbligo di realizzare opere di urbanizzazione primaria e una quota di quelle secondarie. I terreni furono poi alienati a terzi e la società ricorrente, divenuta proprietaria/cessionaria della posizione relativa alla lottizzazione, eseguì le opere di urbanizzazione primaria e le trasferì al Comune, rivendicando verso i singoli acquirenti il pagamento delle somme pro quota. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, pur riconoscendo il credito, lo aveva qualificato come corrispettivo di un appalto e aveva condannato i convenuti al pagamento limitatamente al dovuto pro quota per le opere eseguite dopo gli acquisti. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1277 c.c. e 112 c.p.c. per mancata attribuzione anche della rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto; con il secondo motivo, violazione dell’art. 2697 c.c. per omesso esame della rinegoziazione degli importi degli oneri di urbanizzazione intervenuta negli atti pubblici di compravendita, che avrebbe inciso sull’ammontare effettivamente dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, quanto al primo, che la rivalutazione monetaria di un debito di valore può essere riconosciuta anche d’ufficio, non costituendo domanda nuova e potendo essere chiesta in ogni fase del giudizio di merito nei limiti delle preclusioni. Quanto al secondo, ha ritenuto che la Corte d’appello avesse eluso un punto decisivo della controversia, ossia la verifica della rinegoziazione delle pattuizioni sugli oneri al momento degli atti pubblici, circostanza potenzialmente idonea a modificare l’importo dovuto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge a sostegno della censura sulla rivalutazione monetaria e sull’omessa pronuncia.
art. 1277 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla corretta reintegrazione monetaria del credito monetario/di valore riconosciuto.
art. 112 c.p.c.
La Corte ricorda che la rivalutazione monetaria del debito di valore può essere riconosciuta d’ufficio, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo è stato formulato come censura per omesso esame del fatto decisivo relativo alla rinegoziazione degli oneri.
art. 2697 c.c.
Richiamato per denunciare l’erronea valutazione dell’onere probatorio circa la rinegoziazione delle pattuizioni sugli oneri di urbanizzazione.
art. 378 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria in sede di legittimità.
Massime di principio
- La rivalutazione monetaria di un debito di valore può essere riconosciuta anche d’ufficio e la relativa domanda non integra domanda nuova, perché mira a mantenere invariato il contenuto economico del petitum originario.
- La richiesta di rivalutazione monetaria può essere proposta fino alla precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d’appello, salvo preclusioni già maturate.
- Se il giudice d’appello omette di esaminare un fatto specificamente dedotto e potenzialmente decisivo sulla misura del credito, la sentenza è cassabile per omesso esame del fatto decisivo.
- In presenza di contestazioni sulla quantificazione del dovuto, il giudice di merito deve verificare anche eventuali rinegoziazioni intervenute negli atti successivi che possano aver modificato l’importo originariamente pattuito.
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