Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41380/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione immobiliare proposta da due soggetti, i quali sostenevano di aver posseduto e coltivato per oltre vent'anni un fondo agricolo come proprietari. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello, su impugnazione del convenuto, aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che la sola coltivazione del terreno non bastasse a dimostrare il possesso uti dominus e che, dalle prove raccolte, non emergesse in modo rigoroso un possesso ventennale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza o del procedimento per la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, alla luce della questione di costituzionalità allora pendente; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, censurando la motivazione di merito perché ritenuta contorta, per avere trascurato documenti asseritamente decisivi (certificato storico di residenza e certificazione catastale sulla destinazione agricola del bene), per avere male applicato il principio secondo cui la coltivazione non prova di per sé il possesso ad usucapionem e per avere ignorato il dedotto effetto del mancato specifico contrasto del convenuto rispetto al possesso allegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la nullità invocata richiamando la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina relativa ai giudici ausiliari solo con effetti pro futuro. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità; ha ribadito che la denuncia degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi l'utilizzo di prove non dedotte o la trattazione di prove legali come prove liberamente valutabili, non già quando si contesti la mera ponderazione del materiale istruttorio. Ha inoltre confermato il principio per cui, ai fini dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente da sola a provare il possesso uti dominus, occorrendo univoci indizi ulteriori e un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. È stato inoltre ritenuto inammissibile il vizio di omesso esame, per mancata puntuale allegazione della sede processuale in cui i documenti sarebbero stati introdotti nel contraddittorio. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte è rimasta intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione non può essere prospettata per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; può configurarsi solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge, oppure abbia attribuito alle prove legali un valore difforme da quello loro proprio.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il filtro di ammissibilità impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso che si valuta in relazione a ciascun motivo e al momento della decisione, allo scopo di evitare alla Corte una nuova pronuncia su questioni coperte da orientamento consolidato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente il fatto storico e non allega puntualmente dove e quando esso sia stato introdotto nel contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

  • art. 32 d.lgs. n. 116/2017

    Richiamato come termine di completamento del riordino della magistratura onoraria, nel contesto della decisione della Corte costituzionale sull'illegittimità della disciplina dei giudici ausiliari.

  • artt. 62-72 d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con efficacia solo per il futuro, circostanza valorizzata dalla Cassazione per escludere la nullità dedotta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio: la denuncia è ammissibile solo se si allega un errore nell'utilizzo giuridico della prova, non una diversa lettura dei fatti.
  • Ai fini dell'usucapione, la coltivazione del fondo, da sola, non prova il possesso uti dominus; occorrono elementi ulteriori, univoci e coerenti, idonei a dimostrare un esercizio del potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per il tempo di legge.
  • La prova dell'usucapione incombe su chi la invoca e richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale deve valutare l'intero complesso dei poteri esercitati sul bene e il rapporto tra l'attività del preteso possessore e il comportamento del proprietario.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo specifico il fatto storico trascurato e la sede processuale in cui esso e i relativi documenti sono stati introdotti nel contraddittorio.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una disciplina può non incidere retroattivamente sui giudizi già definiti, quando la pronuncia della Corte costituzionale limiti espressamente i propri effetti al futuro.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.