Cassazione Civile, Ordinanza n. 33985/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a più crediti di diversa natura. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso, declinando la giurisdizione per alcuni crediti (canone acqua, sanzioni CdS, contributi e premi di enti previdenziali), mentre la CTR aveva respinto l'appello dell'agente della riscossione. In cassazione l'agente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come irreperibilità relativa, e non assoluta, il caso del destinatario, pretendendo ricerche ulteriori presso l'anagrafe comunale e l'invio della raccomandata informativa; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza per la condanna alle spese in favore di INPS e INAIL, deducendo che nei loro confronti l'appello era stato proposto solo come litis denuntiatio e non come vera impugnazione, sicché non poteva esservi soccombenza dell'appellante verso tali enti.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la ricostruzione del giudice di merito in tema di notificazione delle cartelle: per applicare il regime dell'irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 occorrono ricerche effettive nel Comune del domicilio fiscale e l'assenza, in quel Comune, di abitazione, ufficio o azienda del destinatario; nel caso concreto la CTR aveva legittimamente ritenuto insufficienti le attività di ricerca svolte. È stato invece accolto il secondo motivo: la condanna dell'agente della riscossione alle spese in favore di INPS e INAIL è stata ritenuta erronea, perché rispetto a tali enti l'appello aveva avuto natura di mera litis denuntiatio e non di vocatio in ius, non essendo gli enti stessi soccombenti in primo grado. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di secondo grado e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato non dovute le spese liquidate a favore di INPS e INAIL. Le spese di cassazione sono state poste a carico dell'agente della riscossione nei confronti del contribuente, mentre sono state compensate quelle tra l'agente e gli enti previdenziali.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
La notificazione per irreperibilità assoluta è ammissibile solo quando, nel Comune del domicilio fiscale, il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda e dopo ricerche effettive nel medesimo Comune non sia possibile rinvenirne l'effettiva reperibilità.
art. 140 c.p.c.
È il regime richiamato per l'ipotesi di irreperibilità relativa, che presuppone l'invio della raccomandata informativa dopo il deposito dell'atto.
art. 2700 c.c.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non fonda la decisione su una specifica applicazione della fede privilegiata dell'atto pubblico; il motivo è comunque respinto quanto alla ritualità della notifica.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza e non può gravare su soggetti non soccombenti rispetto al capo impugnato.
art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario l'impugnazione deve essere valutata anche quanto ai destinatari e alla funzione della chiamata in giudizio; se la chiamata è solo denuncia della lite, non genera soccombenza e spese a carico dell'appellante verso il chiamato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte riqualifica il secondo motivo come violazione di legge e lo accoglie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura sulla liquidazione delle spese era formulata come nullità della sentenza, ma la Corte l'ha esaminata come violazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che una riqualificazione del primo motivo come omesso esame di fatto sarebbe comunque preclusa dalla doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato per affermare la preclusione della censura di omesso esame in presenza di doppia conforme in fatto.
art. 86 c.p.c.
Consente alla parte di difendersi in proprio, come avvenuto per il contribuente.
Massime di principio
- Per notificare validamente un atto impositivo ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 non basta l'assenza temporanea del destinatario all'indirizzo anagrafico: occorre verificare, con ricerche nel Comune del domicilio fiscale, che non esistano più abitazione, ufficio o azienda del contribuente in quel Comune.
- La nozione di irreperibilità assoluta richiede un accertamento concreto e non può essere desunta dal solo dato anagrafico o dalla mera certificazione di trasferimento; le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e possono essere superate solo da verifiche effettive e documentate.
- Quando la chiamata in appello di un litisconsorte passivo non soccombente è effettuata soltanto come litis denuntiatio, essa non produce una vera soccombenza nei confronti del chiamato e non giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione delle sue spese.
- Le spese processuali possono essere poste a carico soltanto della parte effettivamente soccombente rispetto al capo deciso; se il soggetto evocato in appello non ha impugnato la sentenza di primo grado e non è parte soccombente, non può essere destinatario della condanna alle spese.
- In presenza di doppia conforme in fatto, la censura che sostanzialmente mira a contestare l'accertamento fattuale del giudice di merito non può essere riesaminata sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo.
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