Sentenza n. 119/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza a firma del dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Bagni di Lucca del 23.07.2021 ad oggetto: “ingiunzione di sgombero e rilascio immediato del complesso immobiliare termale di Casa Boccella e Jean Varraud” con la quale si è ordinato alla società Bagni di Lucca Terme J.V. ed Hotel srl di provvedere allo sgombero, al rilascio ed alla riconsegna immediata in favore dell'amministrazione comunale in data 23.08. ore 9,00 del complesso immobiliare termale denominato “Casa Boccella e Jean Varraud”, nonché -della nota prot nr. 7685/2021 del 18.06.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca, nella quale si comunica l'altro che in occasione della riconsegna degli immobili si “procederà: - (punto delta) alla verifica del “distaccamento dell'alimentazione dell'acqua termale della piscina dell'immobile denominato “Pensione Serena”;- (punto fi) “all'inventario dei beni mobili presenti ed oggetto di riconsegna”; (punto l) alla “verifica della regolarità della convenzione di accreditamento con la ASL per le cure termali e quant'altro detenuto dalla società attinente la conduzione e gestione dello stabilimento termale”; -della nota prot. 8203 del 25.06.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca; -della nota prot. 8387 del 30.06.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca; -del verbale di sopralluogo del 01.07.2021; -della deliberazione GC nr. 79 del 08.07.2021 ad oggetto: “avvio procedimento di autotutela esecutiva per il rilascio coattivo del complesso immobiliare termale di Casa Boccella e Jean Varraud”; e per l'accertamento della piena ed esclusiva proprietà delle attrezzature presenti all'interno degli stabilimenti termali destinate allo svolgimento dell'attività e della esclusiva titolarità delle autorizzazioni amministrative e/o accreditamenti con il servizio sanitario regionale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14 ottobre 2021: -del verbale del 1° settembre 2021, trasmesso in data successiva al 10.09.2021, recante “sopralluogo agli stabilimenti termali Jean Varraud e Casa Boccella per la riconsegna – riferimenti: contratto rep. 1377 del 29.04.1998 come modificato dal contratto rep. 1750 del 30.11.2005” nella parte in cui prevede l'integrale spossessamento e l'indisponibilità delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività termale, nonché -degli atti ad esso conseguenti ed in particolare del verbale d'inventario di cui al punto 1) del verbale di riconsegna del 01.09.2021; -della nota prot. nr. 12624/2021 del 31.08.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca, nella quale si conferma la volontà dell'amministrazione di dare esecuzione all'ordinanza del 23.07.2021 nr. 106; -della nota prot.17214 del 02.09.2021 trasmessa in data successiva al 10.09.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca, con la quale si chiede “entro cinque giorni dal ricevimento della presente” di consegnare tutta la documentazione inerente la conduzione dello stabilimento termale, nonché quella “idonea a dimostrare le modalità di utilizzo dell'acqua termale cha ha alimentato la piscina dell'albergo…”, nonché “la conformità di tale utilizzo alla vigente normativa legislativa e regolamentare”; e per la rivendicazione della proprietà e disponibilità delle attrezzature, presenti all'interno degli stabilimenti termali, destinate allo svolgimento dell'attività, comprese o meno nel verbale d'inventario, nonché della esclusiva titolarità delle autorizzazioni amministrative e/o accreditamenti con il servizio sanitario regionale, nonché per la condanna al risarcimento del danno derivante dallo spossessamento delle attrezzature e degli altri beni mobili di proprietà ricorrente, danno da liquidarsi in misura corrispondente al valore locativo mensile degli stessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5 novembre 2021: - della nota prot. 15681 /2021 del 28.10.2021 avente ad oggetto “istanza per la concessione di derivazione di acqua termale a servizio dell'albergo terme dagli stabilimenti termali Jean Varraud ai sensi dell'art. 21 RD nr. 1775/1933, della L.R. 38/2004 e del regolamento regionale nr. 11/2009 -comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990” con la quale si comunicano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si “dispone il distacco della somministrazione di acqua termale proveniente dalla sorgente denominata “doccione” alla piscina dell'albergo di proprietà di Bagni di Lucca Terme Jean Varraud & hotel entro cinque giorni”; - della nota del 05.11.2021 di conferma dell'avvenuto distacco della somministrazione di acqua termale nonché - del verbale “d'inventario arredi ed attrezzature presenti e stato manutentivo dei locali facenti parte del complesso” trasmesso in data 22.10.2021; - della nota prot. nr. 15358/2021 del 22.10.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca, con la quale si comunica che “le attrezzature e gli arredi saranno oggetto di un procedimento di verifica volto ad accertare la loro riconducibilità o meno agli interventi di valorizzazione ed ammodernamento di cui all'art. 6 del contratto rep 1377 del 29.04.1998” e per la rivendicazione della proprietà e disponibilità delle attrezzature – presenti all'interno degli stabilimenti termali- destinate allo svolgimento dell'attività, comprese o meno nel verbale d'inventario, nonché per la condanna - al risarcimento del danno derivante dallo spossessamento delle attrezzature e degli altri beni mobili di proprietà ricorrente, danno da liquidarsi in misura corrispondente al valore locativo mensile degli stessi; -al risarcimento del danno derivante dal pregiudizio patrimoniale conseguente al distacco della somministrazione di acqua termale in misura e derivante dall'impossibilità di fornire servizi riabilitativi e termali con connessa ospitalità alberghiera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sgombero e rilascio coattivo del complesso termale, atti esecutivi e connessi, nonché distacco della somministrazione di acqua termale alla piscina dell'albergo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'ordinanza comunale del 23 luglio 2021, adottata dopo la scadenza della concessione degli stabilimenti termali, con cui era stato ordinato lo sgombero e il rilascio del complesso libero da persone e cose, nonché gli atti prodromici e successivi, compresi il verbale di riconsegna, gli inventari, le comunicazioni relative alle attrezzature e il distacco dell'acqua termale. Deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 828 c.c., dell'art. 21-ter l. 241/1990 e degli artt. 474 e 475 c.p.c.; difetto dei presupposti, falso supposto in fatto, difetto di istruttoria, mancata ponderazione degli interessi, ingiustizia manifesta, sproporzione e sviamento di potere. In particolare sosteneva che mancassero ragioni di urgenza e un adeguato interesse pubblico, che non fosse stata considerata la possibilità di una riconsegna differita o di una permanenza temporanea dietro pagamento di un canone, che il Comune non avesse adeguatamente valutato la proprietà privata delle attrezzature e il pregiudizio economico derivante dallo sgombero e dal distacco dell'acqua. Contestava inoltre l'assenza di un titolo esecutivo in forma esecutiva e di una previa diffida. Con motivi aggiunti impugnava gli atti di riconsegna e inventario, il preavviso di rigetto dell'istanza di nuova concessione di derivazione e la comunicazione dell'avvenuto distacco, deducendo anche che il preavviso di rigetto non potesse contenere una disposizione precettiva e che non fossero state considerate le osservazioni procedimentali. Chiedeva altresì l'accertamento della proprietà delle attrezzature e della titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti sanitari, nonché il risarcimento dei danni da spossessamento e da interruzione della somministrazione idrica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le domande di accertamento e rivendicazione della proprietà delle attrezzature, essendo la stessa ricorrente ad aver dichiarato di non avere più interesse alla relativa trattazione. Ha inoltre dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda di accertamento e rivendicazione della proprietà dei beni mobili, ritenendola afferente a un diritto soggettivo da far valere davanti al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.; per la stessa ragione ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti tale proprietà. Nel merito ha respinto le censure contro l'ordinanza di sgombero. Il Comune aveva legittimamente esercitato l'autotutela esecutiva prevista dagli artt. 823 e 828 c.c., poiché la concessione era definitivamente scaduta il 30 giugno 2021, il complesso termale apparteneva al patrimonio indisponibile ed era effettivamente destinato a un pubblico servizio. Non era necessaria una specifica ragione di urgenza, non prevista dalle disposizioni codicistiche richiamate. L'amministrazione aveva motivato l'intervento con l'esigenza di riacquisire la disponibilità del bene, preservarne la destinazione pubblica e procedere a un nuovo affidamento; aveva inoltre esaminato e respinto le proposte della società relative alla riconsegna differita e alla permanenza temporanea delle attrezzature. È stata respinta anche la censura relativa alla mancanza di titolo esecutivo ex artt. 474 e 475 c.p.c., ritenuti applicabili ai provvedimenti giudiziari e agli atti notarili, non ai provvedimenti amministrativi. La previa diffida prevista dall'art. 21-ter l. 241/1990 è stata ritenuta soddisfatta dall'ordine di rilascio volontario, accompagnato dall'avviso della successiva esecuzione coattiva. Gli atti successivi sono stati ritenuti in parte improcedibili e in parte infondati per illegittimità derivata. Quanto al distacco dell'acqua termale, il TAR ha ritenuto che la comunicazione avesse natura meramente ricognitiva: l'utilizzo era autorizzato solo fino alla scadenza della concessione e la società non disponeva più di un titolo per fruire della risorsa. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l'illegittimità degli atti e, comunque, non erano stati provati il danno concreto, il nesso causale e l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. È stata infine respinta la domanda di accertamento della titolarità esclusiva delle autorizzazioni e degli accreditamenti, non adeguatamente coltivata e argomentata. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 8.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 104/2010
sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo
La domanda diretta all'accertamento della proprietà privata delle attrezzature riguarda un diritto soggettivo e, non rientrando in una materia di giurisdizione esclusiva, appartiene al giudice ordinario.
art. 8, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente della proprietà pubblica del bene quando tale questione costituisce mero presupposto della verifica della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo.
art. 11 c.p.a.
La parte può riassumere davanti al giudice ordinario la domanda per la quale il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione, nei termini e con le modalità previste dalla norma.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici
La giurisdizione esclusiva sui rapporti concessori non si estende alla controversia patrimoniale sulla proprietà delle attrezzature, relativa a vicende successive alla scadenza della concessione.
art. 823 c.c.
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice
L'amministrazione può esercitare autotutela esecutiva per riacquisire beni pubblici abusivamente occupati; il potere è utilizzabile anche per beni del patrimonio indisponibile secondo la ratio dell'art. 828 c.c.
art. 826, comma 3, c.c.
Il complesso termale, destinato alla prestazione di un servizio pubblico, è stato qualificato come bene appartenente al patrimonio indisponibile.
art. 828, comma 2, c.c.
i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano
La destinazione pubblica del bene indisponibile giustifica l'intervento amministrativo di riacquisizione e impedisce che il decorso del tempo legittimi la sottrazione del bene alla sua destinazione.
art. 21-ter l. 241/1990
Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge
L'ordine di rilascio volontario con l'avviso della successiva esecuzione coattiva può soddisfare le formalità della previa diffida quando l'autotutela esecutiva trova una specifica base legislativa.
artt. 474 e 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria ... devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico
La formula esecutiva e la spedizione in forma esecutiva riguardano i titoli giudiziari e gli atti notarili, non i provvedimenti amministrativi di autotutela esecutiva.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi non costituisce, di per sé, il titolo della cessazione dell'utilizzo dell'acqua quando tale cessazione deriva già dalla scadenza della concessione.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria per attività amministrativa illegittima richiede la prova del danno concreto, dell'ingiustizia, del nesso causale e dell'elemento soggettivo della responsabilità.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'amministrazione per illegittimo esercizio dell'attività provvedimentale ha natura aquiliana.
art. 2697 c.c.
Nella domanda risarcitoria grava sul ricorrente l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, compresi danno e nesso causale.
art. 115 c.p.c.
Il giudizio risarcitorio è soggetto al principio generale dell'onere della prova e non al metodo acquisitivo proprio del giudizio impugnatorio.
Massime di principio
- La domanda di accertamento o rivendicazione della proprietà privata di beni mobili, quando non rientra in una materia di giurisdizione esclusiva e non costituisce il mero presupposto della legittimità di un potere amministrativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente della proprietà pubblica solo quando ciò sia necessario per scrutinare l'esercizio del potere amministrativo.
- L'amministrazione può esercitare l'autotutela esecutiva per riacquisire un bene appartenente al patrimonio indisponibile abusivamente detenuto dopo la scadenza del titolo, purché dimostri la volontà di destinare il bene a un pubblico servizio e l'effettiva destinazione a tale scopo.
- Per l'esercizio dell'autotutela esecutiva prevista dagli artt. 823 e 828 c.c. non è necessaria una specifica situazione di urgenza, se tale requisito non è previsto dalla disciplina attributiva del potere; è invece necessario motivare la destinazione pubblica del bene e le ragioni della sua riacquisizione.
- Gli artt. 474 e 475 c.p.c. disciplinano la forza esecutiva dei titoli giudiziari e degli atti notarili e non impongono la spedizione in forma esecutiva dei provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio dell'autotutela esecutiva.
- Nel processo amministrativo impugnatorio il ricorso cumulativo è ammissibile solo in presenza di una rigorosa connessione oggettiva, procedimentale o funzionale tra gli atti impugnati; la mera connessione occasionale tra procedimenti distinti non è sufficiente.
- La domanda risarcitoria per illegittima attività provvedimentale richiede la prova, a carico del ricorrente, dell'illegittimità, del danno attuale e concreto, dell'ingiustizia, del nesso causale e dell'elemento soggettivo; l'assenza di uno di tali elementi impedisce il risarcimento.
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