Cassazione Civile, Ordinanza n. 23925/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un cittadino straniero, dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva definito un giudizio di merito non specificato nel testo. La Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo, da un lato, che l'impugnazione dovesse essere proposta con ricorso e depositata entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, mentre invece era stata depositata il 6 aprile 2018; dall'altro lato, ha osservato che non era documentata la data di notifica dell'atto di citazione, sicché non poteva applicarsi il principio di conservazione degli effetti processuali della citazione; inoltre, anche ipotizzando una notifica tempestiva al 2 marzo 2018, l'appello sarebbe stato comunque improcedibile per tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 348 c.p.c. e omesso esame della corretta data di deposito telematico dell'atto di appello, sostenendo che l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta il 12 marzo 2018, come da attestazione del cancelliere. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso investe solo la statuizione sulla data di deposito, senza formulare una specifica censura contro l'autonoma ratio decidendi relativa alla mancata prova documentale della notifica dell'atto di citazione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da una pluralità di rationes autonome e sufficienti: il ricorso non ha specificamente censurato quella concernente la mancata prova della notifica dell'atto di citazione mediante relata, limitandosi a contestare la diversa questione della data di deposito. In applicazione del principio secondo cui l'omessa impugnazione di una ratio autonoma rende inammissibile la censura sulle altre, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'Amministrazione. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 165 c.p.c.
richiamato in relazione al termine e agli adempimenti di deposito e iscrizione a ruolo dell'impugnazione
art. 348, comma 1, c.p.c.
richiamato dalla Corte territoriale per affermare l'improcedibilità dell'appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre, per difetto di interesse.
- La deduzione di violazione di legge o di omesso esame non è sufficiente se non è accompagnata da una specifica critica della concreta motivazione decisiva posta a base della sentenza impugnata e da un preciso confronto con il dato processuale ritenuto decisivo dal giudice di merito.
- Nel giudizio di impugnazione, la tempestività e la procedibilità dell'atto devono risultare secondo gli adempimenti processuali prescritti; la mancanza di prova documentale dell'atto o della sua notificazione non può essere supplita da mere affermazioni di parte.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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