Cassazione Civile, Ordinanza n. 25740/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza instaurato dal contribuente per ottenere l'esecuzione di un giudicato che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione a benefici fiscali connessi a eventi calamitosi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Agenzia non aveva pagato integralmente quanto dovuto, e aveva nominato un commissario ad acta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017, sostenendo che, quando le istanze eccedono le risorse stanziate, i rimborsi devono essere ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto; quindi il giudice di merito avrebbe errato nel negare l'applicabilità di tale disciplina nella fase esecutiva del giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale sui rimborsi per eventi calamitosi e, in caso di incapienza, deve attivare le procedure previste dalla contabilità pubblica per dare completa esecuzione al giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha quindi rilevato che la CTR aveva erroneamente negato l'applicabilità del D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, che invece era vigente nella fase di esecuzione del rimborso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
È stato invocato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Disciplina i rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi e, nel testo richiamato, rileva ai fini della disponibilità dei fondi e delle modalità di pagamento.
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123
La Corte lo considera applicabile alla fase di esecuzione del rimborso, perché vigente durante la pendenza del giudizio di ottemperanza.
art. 29 D.L. n. 162 del 2019
Richiamato insieme alla normativa precedente come parte del quadro normativo sulla gestione dei fondi per i rimborsi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70
Individua il giudizio tributario di ottemperanza e i poteri del giudice dell'ottemperanza nell'esecuzione del giudicato.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice deve verificare non solo l'esistenza del titolo giudiziale, ma anche le concrete modalità di attuazione del comando, inclusa la disponibilità delle risorse finanziarie stanziate per il pagamento.
- Quando la normativa speciale sui rimborsi per eventi calamitosi prevede limiti di capienza delle risorse, il giudice dell'ottemperanza deve applicare la disciplina vigente nella fase esecutiva e adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'esatto adempimento del giudicato.
- In caso di incapienza dei fondi, il giudice può e deve attivare le procedure di contabilità pubblica previste per l'esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e l'emissione di ordini di pagamento in conto sospeso.
- Non è desumibile dalla disciplina richiamata una falcidia automatica del diritto patrimoniale del contribuente già accertato in giudicato; la tutela va garantita attraverso gli strumenti esecutivi previsti dall'ordinamento.
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