Cassazione Civile, Ordinanza n. 11329/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La vicenda origina da un sinistro stradale avvenuto il 10 aprile 2014 sulla S.P. 26, quando un cinghiale attraversava improvvisamente la carreggiata e collideva con il motociclo condotto dal privato, che riportava danni e chiedeva il risarcimento. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto responsabile in via esclusiva la Provincia, escludendo la Regione per difetto di legittimazione passiva ante 2016 e qualificando la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, individuando nella Regione il soggetto passivamente legittimato e applicando l’art. 2052 c.c., con condanna al risarcimento. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per asserita riqualificazione d’ufficio della domanda in art. 2052 c.c. senza specifico motivo di appello incidentale del danneggiato; (2) violazione dell’art. 2052 c.c., negandone l’applicabilità alla fauna selvatica e sostenendo che la fauna sarebbe dello Stato; (3) violazione dell’art. 81 c.p.c., lamentando una pretesa sostituzione processuale contra legem della Regione rispetto ad altri enti e contestando la legittimazione passiva esclusiva regionale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il danno da fauna selvatica è risarcibile ex art. 2052 c.c. e la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha affermato che la scelta tra art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c., a fronte dei medesimi fatti accertati, non integra domanda nuova ma questione di diritto rimessa al principio iura novit curia; ha inoltre ribadito che i danni cagionati da fauna selvatica rientrano nell’art. 2052 c.c., con legittimazione passiva esclusiva della Regione e onere per quest’ultima di provare il caso fortuito quale causa liberatoria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., e la ricorrente aveva quindi censurato una motivazione inesistente. La Regione è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Nel caso di danno da fauna selvatica la Corte ha confermato che la diversa qualificazione della responsabilità rispetto all’art. 2052 c.c. riguarda l’individuazione della norma applicabile ai fatti accertati, non una domanda nuova; nel merito, però, la fattispecie è stata ricondotta all’art. 2052 c.c. e non all’art. 2043 c.c.
art. 2052 c.c.
È stata ritenuta la norma applicabile ai danni cagionati da fauna selvatica; la responsabilità è configurata in capo all’ente regionale quale soggetto passivamente legittimato, con possibilità di liberazione solo mediante prova del caso fortuito.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la riqualificazione giuridica della fattispecie non ha introdotto una domanda nuova, ma ha applicato la norma corretta ai fatti già allegati.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel contesto del principio iura novit curia: il giudice individua la disciplina giuridica applicabile ai fatti dedotti senza essere vincolato alla qualificazione giuridica prospettata dalle parti.
art. 81 c.p.c.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva affatto affermato una sostituzione processuale; inoltre l’allocazione della responsabilità in capo alla Regione non implica, di per sé, sostituzione processuale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per il rinvio per relationem alla motivazione di precedenti conformi in materia di danni da fauna selvatica.
art. 374, comma 2, c.p.c.
La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata respinta perché il contrasto rilevante deve essere sincronico e non diacronico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando i fatti storici accertati restano invariati, la diversa sussunzione giuridica della domanda in una norma anziché in un’altra non integra domanda nuova, ma applicazione del principio iura novit curia; non si forma giudicato interno sulla sola qualificazione giuridica se la diversa qualificazione non comprime concretamente il diritto di difesa.
- Nelle azioni risarcitorie per danni cagionati da fauna selvatica, la responsabilità è ricondotta all’art. 2052 c.c. e la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione; l’ente può andare esente da responsabilità solo provando il caso fortuito.
- La mera partecipazione in giudizio di altri enti pubblici non consente di attribuire d’ufficio una sostituzione processuale o di pronunciare una condanna/regresso in assenza di una domanda espressa, poiché opera il principio dispositivo.
- La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non è dovuta ogni volta che si intenda mutare orientamento giurisprudenziale: il contrasto rilevante ai sensi dell’art. 374 c.p.c. deve essere attuale e sincronico, non meramente diacronico.
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