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Sentenza

Sentenza n. 1617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV del 28 dicembre 2023 n. 11279, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 11279 del 28 dicembre 2023, recante condanna del Comune al pagamento di somme in favore dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Comune rispetto alla sentenza n. 11279/2023, che lo aveva condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre rimborso delle spese, spese generali e accessori di legge. La sentenza era stata pubblicata il 28 dicembre 2023 e notificata al Comune il 29 gennaio 2024; era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'adempimento degli enti pubblici, senza che fosse intervenuto alcun pagamento. I ricorrenti hanno chiesto anche l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il risarcimento dei danni da mancata esecuzione. Hanno quantificato il credito complessivo in euro 11.018,24: euro 5.400,00 per tre contributi unificati versati nel giudizio di primo grado, euro 2.918,24 per le spese legali liquidate nel giudizio di appello ed euro 2.700,00 per il contributo unificato versato in appello. Il Comune e la società controinteressata non si sono costituiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati la formazione del giudicato, la notifica della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni per l'adempimento degli enti pubblici e l'assenza di pagamento da parte del Comune. Ha ordinato al Comune di ottemperare al giudicato e di pagare ai ricorrenti la complessiva somma di euro 11.018,24, composta dai contributi unificati del primo grado e dell'appello e dalle spese legali liquidate nella sentenza da eseguire. Il Collegio ha ritenuto azionabile in ottemperanza il diritto accessorio al rimborso delle spese processuali liquidate nel titolo giudiziale. Ha fissato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, per il pagamento. Ha nominato fin d'ora il Prefetto della provincia di Potenza, o un suo delegato munito di adeguate competenze, quale commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con termine di trenta giorni dalla sollecitazione dei ricorrenti. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori e spese generali, sono state poste a carico del Comune. Non risultano accolte specificamente, nel dispositivo, la domanda di sanzione ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. né quella risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il Collegio lo applica ordinando l'esecuzione del giudicato e nominando preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato invocato dai ricorrenti per l'applicazione di una sanzione in caso di mancata esecuzione, ma il dispositivo non adotta espressamente tale misura.

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    È stato richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata esecuzione, senza che la sentenza riconosca espressamente tale risarcimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine di 120 giorni concesso agli enti pubblici per conformarsi al giudicato notificato, termine ritenuto decorso prima della proposizione dell'ottemperanza.

  • art. 147 l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine per l'adempimento degli enti pubblici.

  • art. 44 d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina applicabile al termine per l'adempimento degli enti pubblici.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza amministrativa passata in giudicato che abbia condannato un'amministrazione al pagamento di somme, quando sia decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento degli enti pubblici e il pagamento non sia intervenuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere fatti valere anche i crediti relativi alle spese processuali liquidate nel titolo giudiziale, in quanto diritti accessori rispetto al credito principale oggetto della condanna.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a subentrare su sollecitazione del creditore in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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